Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10757 del 08/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10757 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 23730-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SIRGAM SRL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo
studio dell’avvocato GRADARA RITA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SORRENTINO
Data pubblicazione: 08/05/2013
FRANCESCO giusta delega a margine;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 38/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 23/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GRADARA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Dott.
Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione, in quattro motivi, contro la sentenza
della
commissione
Lombardia,
tributaria
notificata
il
regionale
5.6.2007,
che
della
aveva
confermato l’annullamento di un avviso di
accertamento col quale era stato rettificato il
reddito imponibile della Sirgam s.r.l. per l’anno
1998, ai sensi dell’art. 39, 2 ° co., lett. d-bis, del
d.p.r. n. 600 del 1973.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Devesi prioritariamente esaminare l’eccezione
formulata dalla società Sirgam di inammissibilità del
ricorso.
L’eccezione è motivata dal fatto di essere stato il
ricorso notificato in forma incompleta.
La copia notifica manca, invero, della pag. 13, e
ciò, secondo l’eccipiente, determinerebbe
l’impossibilità di prendere posizione sul secondo
(per mancanza del quesito) e sul terzo motivo del
ricorso (per mancanza dell’incipit e dell’esposizione
relativa).
L’eccezione è infondata.
Questa corte ha più volte affermato che ai fini del
riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo
1
agli originali e non alle copie, per cui l’eventuale
mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso
per cassazione notificata può assumere rilievo
soltanto se lesiva del diritto di difesa. Ciò,
peraltro, va escluso quando le pagine omesse
risultino irrilevanti al fine di comprendere il
tenore della difesa avversaria e quando l’atto di
costituzione della parte contenga una puntuale
replica alle deduzioni contenute nell’atto
notificato, comprese quelle contenute nella parte
mancante (v. sez. un. n. 4112/07; Cass. n. 264/06; n.
6074/04; più di recente Cass. n. 21977/11; n.
8750/12).
Nel caso concreto, la mancanza della sola pag. 13
della copia notificata del ricorso per cassazione non
impediva la comprensione delle ragioni addotte
dall’ufficio ricorrente a sostegno dell’impugnazione,
ove si consideri che una sintesi specifica
praticamente riproduttiva del quesito di diritto era contenuta, quanto al secondo motivo, già nella
parte finale della pag. 12; e che il fatto asserito
come decisivo per il giudizio, oggetto del vizio di
motivazione di cui al terzo motivo, era indicato a
conclusione della pag. 14.
Può dunque procedersi all’esame del ricorso nel
merito.
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II. – Dal ricorso emerge che la rettifica fiscale era
stata operata ai sensi dell’art. 39, 2 ° co., lett. dbis, del d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto la società
aveva ottemperato solo in parte a una richiesta di
esibizione documentale avanzata a mezzo del
questionario Q694/2003 in data 17.10.2003. Donde il
reddito d’impresa era stato determinato riprendendo a
tassazione maggiori ricavi in applicazione di un
ricarico calcolato in base alle indicazioni contenute
in una lista selettiva elaborata dal sistema
informatico dell’anagrafe tributaria, con riferimento
a imprese di analoghe dimensioni operanti nella
stessa zona geografica e nel medesimo settore
merceologico.
L’impugnata sentenza di contro ha considerato che la
società aveva risposto a un altro anteriore
questionario – il questionario Q236 del 28.3.2003 omettendo solo un prospetto dimostrativo dell’utile
lordo realizzato per le tipologie più rappresentative
per almeno tre periodi dell’anno, e aveva ricevuto
l’ulteriore questionario Q694 a fronte della detta
omissione. In
esito al secondo questionario, la
società aveva
esibito il libro degli inventari, dei
cespiti, il
mastro, il registro Iva e la
documentazione
relativa ai costi per materie prime,
per godimento
di beni di terzi, per servizi, per
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oneri diversi di gestione e per oneri e proventi
straordinari.
Il giudice d’appello ha quindi affermato che l’art.
39, 2 ° co., del d.p.r. n. 600 del 1973 consentiva
all’ufficio di determinare il reddito d’impresa
secondo il procedimento presuntivo ivi esposto quando
il contribuente non avesse dato seguito all’invito di
cui all’art. 32 del d.p.r. medesimo. Mentre nella
specie la società aveva sostanzialmente fornito
all’ufficio tutta la collaborazione consentitale dai
limiti della sua struttura contabile. Invero – a
giudizio della commissione tributaria regionale – i
prospetti richiesti e non forniti attenevano a una
forma di contabilità industriale non
obbligatoriamente prescritta; sicché, non essendone
la contribuente fornita, l’inottemperanza all’invito
di cui al questionario non potevasi considerare base
sufficiente per la determinazione presuntiva del
reddito.
III. – Ciò stante, il primo motivo del ricorso per
cassazione deduce l’insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia,
avendo l’impugnata sentenza posto a fondamento della
decisione “anche un fatto (la parziale risposta al
primo questionario n. Q236/03) che non aveva
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direttamente contribuito alla determinazione del
criterio induttivo adottato per l’accertamento”.
Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto
non indica la ragione per la quale la considerazione
svolta al riguardo dalla sentenza avrebbe causato il
vizio lamentato, al punto da esser risultata decisiva
per la soluzione infine adottata, che altrimenti
sarebbe stata diversa.
IV. – Il secondo motivo, deducendo violazione o falsa
applicazione dell’art. 12, l ° co., della l. n. 212
del 2000 e dell’art. 32, 1 0 co., n. 3, del d.p.r. n.
600 del 1973, lamenta che la commissione tributaria
regionale abbia confermato la sentenza di primo grado
erroneamente considerando la verifica come unico
mezzo istruttorio legittimamente esercitabile per
l’esame pressoché totale della documentazione di
un’impresa, in tal modo negando la sufficienza invece
di una richiesta di esibizione attraverso il
questionario.
Il secondo motivo è inammissibile, non essendo la
ratio decidendi
incentrata sul principio dalla
ricorrente contrastato.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto che
la società aveva risposto sia al questionario Q236/03
(omettendo solo un prospetto dimostrativo dell’utile
lordo più rappresentativo realizzato per almeno tre
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periodi dell’anno), sia all’ulteriore questionario
Q694/03, inviato a seguito della suddetta parziale
omissione.
Ha difatti accertato che la società aveva in tal caso
esibito il libro degli inventari, dei cespiti, il
mastro, i registro Iva e la documentazione relativa
ai costi per materie prime, per godimento di beni di
terzi, per servizi, per oneri diversi di gestione e
per oneri e proventi straordinari.
Per cui, in definitiva, a dire della commissione
regionale, difettava il presupposto dell’art. 39, 2 °
co., lett. d-bis), del d.p.r. n. 600 del 1973 quanto
alla determinazione del reddito d’impresa su base
presuntiva, avendo la società sostanzialmente fornito
all’ufficio tutta la collaborazione consentitale dai
limiti della sua struttura contabile.
Trattasi di una corretta conseguenza delle superiori
premesse di fatto, che per questo si sottrae alla (e
nulla ha spartire con la) censura prospettata.
V.
Il terzo motivo denunzia l’insufficiente
motivazione della sentenza.
La ricorrente in sintesi sostiene la seguente tesi.
Pur essendo pacifico negli atti di causa che non era
stata
esibita
la
documentazione
costi
dei
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4.
dell’impresa, la commissione tributaria regionaleY” – a
fondamento
del
suo
ragionamento
la
diversa
6
considerazione che la società aveva esibito la
documentazione relativa ai costi medesimi, senza
tuttavia indicare da dove avesse tratto tale
convinzione.
Il terzo motivo è infondato.
La commissione tributaria regionale ha affermato di
aver preso diretta visione della documentazione
contabile esibita, in tal modo rendendo auto evidente
il profilo sul quale è incentrata la critica
dell’amministrazione finanziaria.
E la valutazione conseguente attiene al giudizio di
merito, ed è insindacabile in questa sede, posto che
il giudice può legittimamente formare il suo
convincimento esaminando la prova documentale senza
essere condizionato dalla prospettazione che le parti
facciano del contenuto di essa.
VI.
Il quarto motivo ulteriormente denunzia
l’insufficiente motivazione della sentenza (art. 360,
n. 5, c.p.c.) per avere il giudice d’appello posto a
fondamento della decisione un fatto (la mancata
esibizione del prospetto in risposta al primo
questionario) diverso da quello utilizzato
dall’ufficio nell’accertamento induttivo (la mancata
esibizione della documentazione dei costi).
Anche il quarto motivo è infondato.
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–
Si è già detto che, in base alla sentenza, tutta la
documentazione dei costi era stata in effetti fornita
e prodotta in giudizio, a eccezione di prospetti
attinenti alla contabilità industriale, non posseduti
dalla società in quanto non obbligatori.
motivo omette di specificare in qual senso la
documentazione
medesima
dovesse
considerarsi
insufficiente a rappresentare i costi dell’impresa.
Il ricorso è rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
alle spese processuali, che liquida in euro 3.200,00,
di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 20 febbraio 2013.
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E’ quindi decisiva la notazione che, al riguardo, il