Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10757 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23462-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MALAN, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 67 pubblicata il 31.1.2018, in accoglimento dell’appello dell’Inps, anche quale mandatario di SCCI spa, e in riforma della pronuncia di primo grado (che aveva accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale), ha respinto il ricorso in opposizione agli avvisi d’addebito (relativi a contributi dovuti dal datore di lavoro in agricoltura per il quarto trimestre 1998, il terzo e quarto trimestre 2001, il secondo trimestre 2002, il terzo e quarto trimestre 2004 e il primo trimestre 2005) proposto da D.G.;

2. la Corte territoriale, premesso che la contribuzione relativa al quarto trimestre del 1998 è pagabile entro il 15.6.1999 e che il termine di prescrizione quinquennale doveva considerarsi sospeso dall’1.1.2003 al 20.6.2004, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 7, ha accertato l’interruzione della prescrizione mediante un primo atto recapitato al Damato in data 11.8.2005 ed un secondo atto recapitato il 27.5.2010, quindi prima del compimento del quinquennio;

3. ha ritenuto utilizzabili le ricevute di spedizione delle note di sollecito prodotte in corso di causa in quanto valutate come prove nuove indispensabili in base all’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alle modifiche apportate col D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 132 del 2012, e all’art. 437 c.p.c.;

4. riguardo ai contributi relativi gli anni 2001 e 2002, ha accertato l’interruzione della prescrizione mediante sollecito di pagamento del 21.7.2005, recapitato al Damato il 29.7.2005; ha poi ritenuto la domanda di rateizzazione e riduzione delle sanzioni civili ai sensi della L. n. 71 del 2005, art. 1 ter, presentata dal predetto all’Inps il 15.10.2007 idonea, in quanto riconoscimento di debito, a interrompere la prescrizione per i crediti contributivi dal 2001 al 2005; ha escluso che fosse maturata la prescrizione per essere stati gli avvisi di addebito notificati il 20.6.2012, prima della scadenza del quinquennio;

5. avverso tale sentenza D.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; il D. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso D.G. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e art. 437 c.p.c., comma 2, avendo la Corte d’appello ammesso la produzione di documenti che non potevano considerarsi nuovi, in quanto in possesso dell’Inps già al momento della costituzione in primo grado, nè sollecitati da specifiche piste probatorie;

8. col secondo motivo il D. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 2944 c.c., per avere la Corte di merito attribuito valenza interruttiva della prescrizione alla domanda di rateizzazione e riduzione delle sanzioni civili ai sensi della L. n. 71 del 2005, art. 1 ter, benchè priva di qualsiasi quantificazione delle singole voci di credito; ha sostenuto come tale istanza non potesse valere quale riconoscimento di debito ma fosse piuttosto equiparabile ad una domanda di condono previdenziale, inidonea a interrompere la prescrizione secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 13831/18; 26604/17);

9. il primo motivo è infondato;

10. la Corte di merito ha ammesso la produzione

documentale in appello in base alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 437 c.p.c., come desumibile dalla giurisprudenza espressamente richiamata in sentenza; nè ha rilievo la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c. invocata dall’attuale ricorrente, anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., trovando applicazione nelle controversie di lavoro l’at. 437 c.p.c. il cui contenuto è sovrapponibile, e addirittura più ampio, rispetto al testo dell’art. 345 c.p.. vigente prima delle modifiche apportate col D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012;

11. proprio rispetto al previgente art. 345 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado; in senso analogo e con riferimento al rito del lavoro, questa Corte ha statuito che il giudice d’appello, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori d’ufficio, in applicazione del precetto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall’appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perchè idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (cfr. Cass. n. 20055/16; n. 11994/18; n. 28439/19);

12. il secondo motivo è inammissibile per mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cuì all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che la domanda di rateizzazione e riduzione delle sanzioni civili ai sensi della L. n. 71 del 2005, art. 1 ter, in relazione al cui contenuto il ricorrente contesta l’idoneità ai fini interruttivi della prescrizione, non è trascritta, neanche per estratto, nel ricorso in esame nè riprodotta in allegato al ricorso stesso;

13. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

14. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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