Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10756 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11071/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv.to Giovanbattista

Scordamaglia, con studio in Petilia Policastro Via Arringa 60;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2287/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 da MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

– La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 27/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Catanzaro in ordine alle istanze avanzate da S.A. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto a seguito di un conflitto tra aderenti ad opposti partiti politici era morto un suo amico e lui stesso appartenente al partito (OMISSIS) temeva di essere ucciso.

La Corte di Appello di Catanzaro in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda narrata e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo il giudice omesso di provvedere su quanto a lui richiesto.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa esposizione delle ragioni di diritto ed omessa valutazione dei documenti prodotti e delle prove documentali offerte da parte del Giudice Territoriale.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,27, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. B) e C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave derivante da tortura o trattamento disumano o degradante.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso va rigettato.

Infatti i primi due motivi censurano con una generica critica il ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il motivi di ricorso contengono poi tutta una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

Con il ricorso per cassazione la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Il mezzo in esame contiene, per contro, censure di merito, cumulativamente riferite alle varie forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice.

In ordine al secondo motivo di ricorso occorre chiarire che non si verte nella denunciata ipotesi di omessa valutazione di documenti “decisivi” da parte dei giudici del merito, che, al contrario, hanno tenuto in considerazione la documentazione prodotta dal richiedente asilo, ritenendo la stessa non rilevante.

Nè può ritenersi la doglianza autosufficiente, e ciò nel senso chè il ricorrente non ha in alcun modo specificato quale sia il profilo di decisività della documentazione allegata e non considerata dal giudicante, il quale – al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente – ha adeguatamente argomentato in ordine al profilo della non credibilità intrinseca del racconto del richiedente.

In riferimento al terzo motivo di ricorso occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

In particolare riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), il giudice territoriale, ha escluso la protezione sussidiaria di cui alla lett. B), perchè il racconto è stato ritenuto non credibile.

In ordine alla protezione umanitaria il motivo sulla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile perchè censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità o di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante, o di lesione dei diritti fondamentali della persona. Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso non può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria e tantomeno come fattore esclusivo per il suo riconoscimento, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale in relazione alla compressione dei diritti acquisiti in caso di ritorno in patria (Cass. sez. 1, 2018/4455), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo.

Il ricorso proposto va rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alle spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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