Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10756 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4673-2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CAPECE;

– ricorrente –

contro

MSD ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2056/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Roma rigettava il gravame di I.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva respinto la domanda volta a far dichiarare nei confronti della datrice di lavoro Merck Sharp & Dohme S.p.A., previo accertamento dell’invalidità delle transazioni sottoscritte in sede sindacale, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, con obbligo della società di pagare le retribuzioni maturate dalla risoluzione alla riammissione in servizio, o, in subordine, volta ad ottenere il risarcimento del danno per violazione delle norme di correttezza e buona fede;

la Corte osservava a sostegno della propria decisione che la valutazione complessiva delle circostanze emergenti dalle risultanze istruttorie induceva ad escludere che il ricorrente si fosse determinato all’accordo conciliativo, raggiunto in sede protetta sindacale, solo in ragione di una successiva assunzione presso altra società e della ritenuta stabilità di questa e, in ogni caso, che, ciò fosse dipeso da dolo della controparte;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione I.A. sulla base di un unico motivo;

MSD Italia s.r.l. (già Merck Sharp & Dohme S.p.A.) resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la presente controversia è connessa con altre instaurate nei confronti della stessa società e pendenti presso la quarta sezione di questa Corte;

al fine di consentire la trattazione congiunta la causa va rimessa alla trattazione della quarta sezione.

P.Q.M.

Rimette la causa alla quarta sezione

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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