Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10756 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.I., elett.te dom.to in Roma, alla via Bazoni n. 5, presso lo
studio dell’avv. Andrea Lippi, rapp.to e difeso dall’avv. Satta
Gavino e Andrea Pettinavi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Villasimius;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna 37 e 38, depositateli 26/9/08;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo all’a
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.I. contro il Comune di Villasimius è stata definita con le decisioni in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro le sentenze della CTP di Cagliari nn. 213/2/2007 e 314/2/2006 che avevano rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000 e 1332 ICI 2001. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in unico ed articolato motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dal Comune. 11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio; la ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b e delle norme di cui alla L.R. Sardegna n. 45 del 1989 e del D.P.R. n. 178 del 1993 artt. 2, 32 e 35 insufficiente ed erronea motivazione con riferimento ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.
Le censure sono inammissibili; in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, poichè solo per esse può rilevarsi l’adempimento della prescrizione del citato art. 366 bis c.p.c., dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.
Ciò premesso inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto priva del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.;
contrariamente a quanto assunto anche in memoria, il periodo indicato in memoria come tale (pag. 9, 5 cpv.) è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse in memoria. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010