Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10755 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26561-2018 proposto da:

VIAREGGIO PORTO SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO ANDREUCCI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIUSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

i con sentenza n. 265 pubblicata il 15.5.2018 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello di P.A. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro oggetto dell’accordo conciliativo concluso il 27.7.2016 con la Viareggio Porto s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo ed ha condannato la società al risarcimento del danno liquidato, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto della conciliazione intervenuta nel giudizio introdotto dal Poggetti nei confronti della società datrice di lavoro, per la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto relativo al periodo da ottobre 2012 a settembre 2015 e nell’ambito della quale era stato concordata, tra l’altro, l’assunzione del lavoratore a tempo determinato dal 28.7.2016 al 30.11.2016, con superamento del limite massimo di 36 mesi;

3. ha giudicato nulle le rinunce effettuate dal Poggetti nel citato accordo conciliativo in quanto aventi ad oggetto diritti (in particolare, la conversione del rapporto di lavoro al superamento del limite triennale) non ancora sorti;

4. avverso tale sentenza la Viareggio Porto s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso P.A.;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso la Viareggio Porto s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

7. ha sostenuto che il tetto massimo di 36 mesi di durata dei contratti a termine non ha carattere assoluto ma è derogabile dall’autonomia individuale del lavoratore espressa nelle sedi protette, come si desume dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 3, che consente alle parti di stipulare, dopo il termine triennale, un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi purchè presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio; ha precisato che tale ipotesi derogatoria dovesse considerarsi integrata nel caso di specie in cui il contratto a termine del 2016 è stato oggetto dell’accordo conciliativo concluso dinanzi al giudice del lavoro, quindi in condizioni di ancora maggior tutela;

8. col secondo motivo di ricorso la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

9. ha affermato come la transazione novativa conclusa tra le parti avesse cancellato la situazione giuridica oggetto della originaria controversia, relativa al rapporto a termine intercorso dal 15.10.2012 al 30.9.2015, con la conseguenza che tale periodo non potesse cumularsi con quello oggetto del successivo contratto a termine del 2016, rinvenendo quest’ultimo rapporto la propria fonte esclusivamente nell’accordo conciliativo;

10. entrambi i motivi di ricorso pongono questioni giuridiche che rivestono valore nomofilattico;

11. la questione posta col primo motivo di ricorso concerne l’interpretazione del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis) quanto alla possibilità di estendere la suddetta previsione al di là della fattispecie espressamente contemplata; su tale questione non si rinvengono precedenti di legittimità;

12. il secondo motivo di ricorso attiene alla validità o meno della rinuncia ad un diritto, posta in essere dal lavoratore in sede protetta (nel caso di specie, conciliazione giudiziale), nel momento genetico di insorgenza del diritto stesso; tale questione coinvolge i profili della esatta demarcazione tra diritti già maturati e quelli futuri o in fieri, nonchè la distinzione tra annullabilità e nullità delle rinunce e transazioni, ai sensi dell’art. 2113 c.c. o dell’art. 1418 c.c.. Sul punto si registra solo qualche remota decisione (cfr. Cass., n. 3093 del 1992; n. 12548/98);

13. ritenuto pertanto che la controversia in esame non rientri tra quelle decidibili dalla Sezione sesta, si dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del procedimento alla Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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