Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10755 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.M., elett.te dom.to in Roma alla via della Mercede 1,

presso lo studio dell’avv. Alessandro Masciocchi, rapp.to e difeso

dall’avv. Bertora Alberto, giusta procura in atti;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Emilia Romagna n. 121/2007/23 depositata il

6/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Parma n. 58/7/05 che aveva accolto il ricorso del contribuente – promotore finanziario- avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Resiste con controricorso il F.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Ha depositato memoria il F.; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. L’attività di promotore finanziario comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura è infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo. La CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

La censura è fondata. Nella sentenza è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento laddove nulla viene argomentato in ordine alla valutazione degli elementi organizzativi evidenziati dall’Ufficio con l’atto di appello – ammontare dei beni strumentali, spese retributive di lavoro autonomo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA