Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10754 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11065/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv.to Giovanbattista

Scordamaglia, con studio in Petilia Policastro Via Arringa 60;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 14/1/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Catanzaro in ordine alle istanze avanzate da M.A. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto un gruppo di persone armate aveva attaccato il ristorante di suo fratello e successivamente anche la casa del ricorrente uccidendo le sue sorelle.

La Corte di Appello di Catanzaro in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda narrata e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di diritto ed omessa valutazione dei documenti prodotti e delle prove documentali offerte da parte del Giudice Territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave derivante da tortura e trattamento disumano o degradante.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.pc.., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine al primo motivo di ricorso occorre chiarire che non si verte nella denunciata ipotesi di omessa valutazione di documenti “decisivi” da parte dei giudici del merito, che, al contrario, hanno tenuto in considerazione la documentazione prodotta dal richiedente asilo, ritenendo la stessa non rilevante ai fini della decisione.

Nè può ritenersi la doglianza autosufficiente, e ciò nel senso che il ricorrente non ha in alcun modo specificato quale sia il profilo di decisività della documentazione allegata e non considerata dal giudicante, il quale – al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente – ha adeguatamente argomentato in ordine al profilo della non credibilità intrinseca del racconto del richiedente.

Con il ricorso per cassazione la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

Il secondo motivo è inammissibile perchè censura con una generica critica il ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo. Occorre osservare a tal riguardo che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione, legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese da richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

I motivi di ricorso in esame contengono poi tutta una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In riferimento al terzo motivo, concernente i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), il giudice territoriale, ha escluso la protezione sussidiaria di cui alla lett. B) perchè il racconto è stato ritenuto non credibile.

Il motivo è, pertanto, infondato.

In ordine alla protezione umanitaria il quarto motivo sulla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile perchè censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità o di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante, o di lesione dei diritti fondamentali della persona. Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia esso non può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria e tantomeno come fattore esclusivo per il suo riconoscimento, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale in relazione alla compressione dei diritti acquisiti in caso di ritorno in patria (Cass. sez. 1, 2018/4455), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto con condanna alle spese di giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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