Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10754 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17554-2018 proposto da:

C.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP MESSINA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

ECUADOR 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO NIUTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 1105/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Messina, con sentenza del 6.12.2017 n. 1105, sia pure con diversa motivazione “conferma(va)” la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato intercorsi tra C.C.M. e la A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) di Messina;

la Corte territoriale osservava come il primo giudice, pur giudicando illegittima l’apposizione del termine ai contratti di lavoro, nondimeno avesse respinto il ricorso, in difetto della prova di danni; la Corte di appello, invece, rivalutava il giudizio espresso in punto di ragioni giustificative dei termini e, diversamente dal Tribunale, assumeva la legittimità del termine, escludendo qualsiasi comportamento illegittimo o abusivo dell’ASP di Messina che, anche nella regolamentazione delle proroghe, si era attenuta alla disciplina di cui al D.Lgs n. 368 del 2001, art. 4;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, C.C.M., affidato a sei motivi (con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c.; con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 101 e 102 c.p.c.; con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 421 c.p.c.; con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – ha dedotto nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex artt. 437 e 421 c.p.c., in combinato disposto dell’art. 115 c.p.c.; con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4);

ha resistito, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina che ha, altresì, depositato memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la difesa della parte controricorrente, nella memoria depositata aì sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha evidenziato la presenza di altri ricorsi (iscritti ai nn. R.G. 17547 del 2018, 17549 del 2018, 17550 del 2018, 17552 del 2018, 17555 del 2018 e 17556 del 2018), aventi ad oggetto ulteriori pronunce della Corte di appello di Messina rese su analoghe questioni, che risultano assegnati alla Sezione IV Lavoro;

appare opportuno, esaminati gli atti e rilevato che tra il presente ricorso e quelli indicati dalla parte controricorrente sussistono profili di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva, la trasmissione alla IV Sezione Lavoro, per la trattazione unitaria dei ricorsi medesimi.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione della causa stessa alla IV Sezione lavoro.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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