Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10753 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., elett.te dom.to in Portici al Corso Garibaldi
168, presso lo studio dell’avv. Mazza Gaetano, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 164/2006/03 depositata il 12/7/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 739/46/2003 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Iva 1990. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la inammissibilità dell’appello in quanto intempestivo. La censura è infondata risultando la sentenza della CTP depositata il 15/12/03 e l’appello proposto il 21/1/2005.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. La censura è inammissibile stante la genericità e inconferenza del quesito di diritto.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010