Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10752 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. II, 16/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (OMISSIS), A.E.

(OMISSIS), AN.EN. (OMISSIS), D.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATTANEO UGO;

– ricorrenti –

contro

C.S. (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

L.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VAL DI FASSA 54, presso lo studio dell’avvocato FELLI FRANCO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELLI MARIA RITA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3481/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato ANAGNI Elisabetta difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FELLI M. Rita, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M., An.En., A.E., D.M. proponevano davanti al Pretore di Anagni azione di danno temuto nei confronti C.S., C.G. e L. L., dolendosi del fatto che questi ultimi si rifiutavano di provvedere ai lavori di rifacimento del tetto di uno stabile in cui erano proprietari di un appartamento, mentre essi ricorrenti erano proprietari di altro appartamento.

Il Pretore ordinava la esecuzione dei lavori con ordinanza in data 30 maggio 1986 e poi, ritenendosi incompetente per valore, rimetteva le parti davanti al Tribunale di Frosinone, il quale, con sentenza in data 3 gennaio 2002, dichiarava cessata la materia del contendere, in quanti i lavori di ricostruzione del tetto dello erano intervenuti nel 1997; condannava C.S., C.G., L. L. al risarcimento del danno in favore degli attori, in base alla seguente motivazione:

Nonostante l’urgenza e l’indicazione del Pretore, dagli atti è emersa la contestazione dei convenuti al rifacimento del tetto con struttura cementizia, nonchè la loro insistenza di proporre soluzioni alternativa sebbene vi fosse un provvedimento giudiziale da rispettare. Il progetto del geometra incaricato dal Giudice, che prevedeva la sostituzione con materiale cementizio piuttosto che in legno, fu regolarmente approvato, a dimostrazione della bontà e della fattibilità dello stesso, nonostante le rimostranze dei convenuti.

Solamente nel 1997 il tetto è stato sostituito, tuttavia con una copertura in legno, non già in cemento come ordinato dal Pretore di Anagni.

Il tempo trascorso, a causa del comportamento dei convenuti, come riscontrato nella documentazione in atti, ha sicuramente inciso sulla fatiscenza della copertura provocando disagi ai signori A. e D., i quali si trovano a stretto contato con la copertura.

Contro tale decisione C.S., C.G., L. L. proponevano appello, che veniva accolto, con sentenza in data 28 luglio 2005, dalla Corte di appello di Roma, in base alla seguente motivazione:

I disagi, cui il Tribunale ha fatto riferimento, per riconoscere agli appellati il diritto al ristoro dei danni, hanno certamente per causa le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto nei locali di loro proprietà per tutto il periodo di durata della controversia nelle due fasi del giudizio, di urgenza e di merito, fino alla sostituzione del tetto nell’anno 1997 per circa anni 10. In modo del tutto erroneo il Tribunale ha ricondotto il tempo trascorso (“in considerazione del tempo trascorso per giungere alla soluzione”) al comportamento dei convenuti. E’ noto, infatti, che sulla durata di un procedimento giudiziario civile può senz’altro influire il numero e la complessità delle questioni, poste dalle parti, ma giammai il comportamento di quest’ultime. E’ noto, altresì, che in ordine alla durata del processo, sempre tenuto conto della circostanza testè indicata, va fatto riferimento esclusivamente al ruolo del giudice, che al riguardo è il vero dominus. Discende che sulla durata del processo in argomento, e fino alla sostituzione del tetto, le condotte degli appellanti non hanno potuto avere rilevanza alcuna.

Per cui le infiltrazioni di acqua in argomento devono ricondursi alla durata del processo, ma giammai alle condotte processuali degli appellanti. Manca, quindi, ogni rapporto causale tra queste condotte e le lamentate infiltrazioni di acqua, di cui alla documentazione fotografica prodotta. Manca, inoltre, il carattere colposo delle condotte degli appellanti, per cui il fatto non può costituire gli estremi dell’illecito civile. L’appello deve essere accolto e, in riforma della gravata sentenza, la condanna degli appellanti va revocata. Poichè il primo giudizio aveva ad oggetto la tutela del diritto di entrambe le parti alla sostituzione del tetto sul fabbricato, di cui erano comproprietarie, sussistono giusti motivi, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado anche con riferimento alle spese per il progetto del geometra F.C.. A quest’ultimo riguardo va osservato che il progetto è stato redatto nell’interesse di tutte le parti anche se su incarico dell’ufficiale giudiziario.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, A.M., An.En., A.E., D.M..

Resistono con controricorso C.S., C.G., L. L..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per avere la stessa affermato che i convenuti non potevano essere considerati responsabili, ai fini del risarcimento dei danni, della durata del processo, mentre, invece, il fondamento dei tale responsabilità andava individuato (ed era stato individuato dal Tribunale di Frosinone) nel comportamento ostruzionistico dei convenuti in ordine, tenuti a contribuire al rifacimento del tetto, fino a farlo diventare fatiscente, con disagi per essi ricorrenti.

Il motivo è fondato.

I giudici di secondo grado hanno male interpretato la sentenza di primo grado, la quale non aveva affermato la responsabilità di C. S., C.G. e L.L. per la durata del processo, ma per il comportamento dagli stessi tenuto nel frapporre ostacoli al rifacimento del tetto, al quale erano tenuti a contribuire, anche in pendenza del giudizio.

Viene ad essere assorbito il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono testualmente: Con la sentenza n. 108/2002 il Tribunale di Frosinone aveva condannato i convenuti C. e L. anche alla rifusione delle spese relative alla fase pretorile nonchè a quelle occorse per la CTU espletata in tale fase ed anticipate integralmente dai ricorrenti A. e D. nel 1986 (cfr.

fase. n. 3 doc. n. 6). Nella propria comparsa di risposta davanti al giudice di appello i ricorrenti avevano chiesto la conferma integrale della sentenza di prime cure in tutte le sue statuizioni.

Illegittimamente pertanto la sentenza 3481/05 che qui si impugna ha omesso qualsiasi pronuncia in merito limitandosi al regolamento delle sole spese del giudizio di primo grado.

Viene ad essere assorbito anche il terzo motivo del ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di appello in ordine alle compensazione delle spese relative al progetto redatto dal geom.

F.C..

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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