Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10752 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 05/06/2020), n.10752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19210-2018 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 80184430587, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta ti e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROS.AZZ.A

32, presso lo studio dell’avvocato UGO DE LUCA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SANDRO MATINO, BARBARA TAURINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Lecce, confermando la pronuncia del Tribunale stessa sede, ha dichiarato inammissibile il reclamo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali avverso la sentenza del Tribunale n. 1551 del 2 aprile 2017 resa in sede di opposizione ai sensi della L. n. 92 del 2012 (art. 1, comma 51) con cui il primo giudice, anche in considerazione dell’assoluzione penale intervenuta nelle more del giudizio, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare comminato nei confronti di M.R. per aver goduto – senza averne titolo – dei permessi riconosciuti ex L. n. 104 del 1992, per il coniuge e dei congedi straordinari D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 42;

la ragione dell’inammissibilità del reclamo del Ministero è stata individuata dalla Corte territoriale nella tardività dell’atto, per essere stato, lo stesso proposto oltre i trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza;

in base all’accertamento di merito nessun vizio procedimentale era riscontrabile nella notifica della sentenza a causa della mancata corretta identificazione del difensore e, comunque, il fatto che il Ministero fosse venuto comunque a conoscenza del provvedimento, avendo ricevuto copia conforme della sentenza integrale – che aveva allegato al ricorso – rilasciatagli dalla Cancelleria, confermava la tardività del reclamo;

alla luce delle verifiche effettuate, il reclamo avverso la sentenza di prime cure del 12 aprile 2017, depositato il 5 settembre 2017 risultava proposto ben oltre il termine di trenta giorni contemplato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, atteso che il Ministero era venuto a conoscenza del provvedimento reclamato mediante il rilascio della copia conforme da parte della Cancelleria il 2 agosto 2017;

la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità alla fattispecie del cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., a cui l’art. 1, comma 61, della legge Fornero, fa espresso rinvio in caso di mancata comunicazione o notificazione della sentenza, ritenendo che tale ipotesi non ricorra nel caso in esame;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base di due motivi; M.R. ha resistito con controricorso illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente contesta “Nullità per la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 6, 7 e 12, conv. in L. n. 221 del 2012, art. 1, commi 58 e 61, e L. n. 92 del 2012, artt. 61 e 327 c.p.c.”; la declaratoria d’inammissibilità del reclamo sarebbe conseguenza dell’erronea applicazione delle norme indicate in epigrafe; il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 7, conv. in L. n. 221 del 2012, prevede che nei casi in cui l’amministrazione sta in giudizio avvalendosi di propri funzionari le comunicazioni vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica comunicato a norma dell’art. 12 dell’art. cit.;

la comunicazione effettuata dalla Cancelleria sarebbe tamquam non esset in assenza di notifica ai difensori funzionari del Ministero costituitisi, inviata all’indirizzo PEC (al numero di fax) indicato nell’atto dagli stessi come valido ai fini delle comunicazioni di cancelleria (e diverso dall’indirizzo PEC dell’Amministrazione); qualora la Corte d’appello avesse valutato l’invalidità della comunicazione effettuata dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce presso i propri uffici, avrebbe dovuto concedere il termine lungo di sei mesi ai sensi dell’art. 1, comma 61, della Legge Fornero n. 92 del 2012;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il Ministero deduce “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 159 c.p.c., art. 327 c.p.c. e L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61 “; il ricorrente contesta la ratio decidendi secondo cui, comunque, l’amministrazione avrebbe avuto conoscenza della sentenza con decorrenza dei termini utili per proporre reclamo nei trenta giorni; la conoscenza legale della sentenza da parte del procuratore legale non sarebbe mai stata accertata, nè il rilascio della copia conforme da parte della Cancelleria a un qualsiasi dipendente dell’amministrazione – dunque non ad uno dei funzionari/procuratori costituiti i giudizio – avrebbe potuto determinare la conoscenza legale dell’atto tale da far decorrere un termine breve d’impugnazione e non il termine lungo (art. 327 c.p.c.) che sarebbe stato comunque sempre applicabile;

le questioni poste dal ricorrente richiedono di affrontare in punto di diritto le seguenti problematiche:

1) se, a norma del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 6, 7 e 12, conv. n L. n. 221 del 2012, nei ricorsi di cui è parte una pubblica amministrazione difesa da propri funzionari, nel caso in cui l’indirizzo PEC comunicato nel ricorso non corrisponda ad alcuno dei difensori, la notificazione effettuata direttamente dalla Cancelleria presso i propri uffici sia legittima, ovvero la stessa debba essere effettuata all’indirizzo PEC indicato dal Ministero e presente in REGINDE;

2) se dal rilascio della copia conforme della sentenza in Cancelleria a un qual si voglia dipendente dell’amministrazione possa farsi derivare una conoscenza legale dell’atto tale da far ritenere la decorrenza del dies a quo del termine d’impugnazione di trenta giorni di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, in capo al reclamante, ovvero debba farsi valere la decorrenza del termine semestrale d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., richiamato dalla L. n. 92 del 2012 cit., art. 1, comma 61, per il caso di assenza di una valida comunicazione o notificazione dell’atto al procuratore costituito;

in definitiva, richiedendo la definizione di principi di diritto di natura nomofilattica, la causa va rinviata alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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