Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10752 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Ariete soc. coop.a r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 170/2006/27 depositata il 13/7/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Ariete soc.coop. a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Messina n. 68/03/2001 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpeg e Ilor 1994. La CTR affermava che l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi non consentiva all’Ufficio di procedere induttivamente alla determinazione del reddito societario. Il ricorso proposto dall’Agenzia Comune si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La CTR avrebbe violato tale norma nel non dichiarare inammissibile l’appello in mancanza di specifici motivi di impugnazione.
La censura è inammissibile non avendo la ricorrente prodotto copia dell’atto posto a base della stessa, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2. La CTR avrebbe violato tale norma nell’assegnare decisiva rilevanza alla circostanza dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, ben potendo l’ufficio procedere alla rettifica dell’imponibile sul presupposto dell’omessa tenuta delle scritture contabili.
La censura è fondata. L’atto accertativo risulta fondato sia sulla mancata presentazione della dichiarazione fiscale che sulla omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili; di talchè l’aver ritenuto che la società abbia ritualmente prodotto la dichiarazione fiscale per l’anno in contestazione non legittima la dichiarazione di illegittimità dell’avviso fondata sulla anche sull’omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2. La CTR avrebbe violato tale norma nell’assegnare decisiva rilevanza all’incendio dei locali dispensando la contribuente dall’onere probatorio.
La censura è fondata. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancata esibizione delle scritture contabili la cui tenuta sia obbligatoria legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 39; in sede d’impugnazione, è onere del contribuente la prova idonea a superare la presunzione fondata sulla mancata esibizione e sugli altri risultati dell’accertamento, essendo a carico del contribuente l’onere della prova contraria.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermati e per la liquidazione delle spese.
PQM
la Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010