Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10751 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1125/2020 proposto da:

H.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA n. 9,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA SACCUCCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA SEZIONE II,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGFESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 24627/2019 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 26/11/2019 R.G.N. 3493/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 26.11.2019 n. 24627 il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da H.P., cittadina della Repubblica Popolare Cinese.

2. La ricorrente, in sintesi, aveva dichiarato di essere originaria della Cina ove vivevano ancora i genitori divorziati ed un fratello minore; di essersi convertita, grazie alla nonna, al culto cristiano “(OMISSIS)”, praticandone attivamente il culto e facendo opera di proselitismo; che nel (OMISSIS), avendo rifiutato di firmare la dichiarazione di rinuncia alla religione che la preside del liceo le aveva sottoposto, non le era stato consentito di iscriversi alla università; che a (OMISSIS), mentre si trovava con altre tre consorelle a casa di una di queste, a seguito di una irruzione della polizia, le era stato confiscato il materiale religioso ed era stata condotta in commissariato, dove era stata interrogata e picchiata e poi liberata, tramite conoscenza del padre e dietro pagamento di un corrispettivo; che non riuscendo più a sopportare la pressione dei controlli della polizia, aveva smesso di frequentare le chiese domestiche e, ottenuto un visto turistico per l’Italia, era ivi giunta nel (OMISSIS) dove aveva cominciato a lavorare in una fabbrica di abbigliamento a (OMISSIS); che, ricevuto un provvedimento di espulsione, era tornata a (OMISSIS) e aveva presentato domanda di protezione, temendo che, in caso di rimpatrio, fosse arrestata per la sua fede.

3. Il Tribunale di Roma, ritenuta l’inattendibilità delle dichiarazioni per i profili di contraddittorietà tra quanto detto dalla richiedente alla Commissione e quanto successivamente riferito al giudice delegato, ha rilevato la insussistenza delle condizioni per concedere lo status di rifugiata e la protezione sussidiaria; ha, poi, escluso che nel paese di origine vi fosse una situazione di violenza indiscriminata idonea a rappresentare un pericolo per la popolazione; ha sottolineato che la storia personale della richiedente non consentiva di ritrovare riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria, nè ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere, nemmeno per motivi di salute; nè risultava alcuna integrazione lavorativa.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione H.P. affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lett. b), nonchè la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si deduce l’erronea valutazione, da parte del Tribunale, del giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese, non svolto secondo i parametri normativi imposti dalla vigente normativa e per non essere stato rilevato che la ricorrente aveva evocato la propria condizione di vulnerabilità, ricollegata al rischio di subire nuovamente atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio in Cina.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Tribunale esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente in relazione alle pratiche di tortura, trattamenti inumani e degradanti cui sono esposti i fedeli delle cc.dd. “Chiese domestiche” da parte delle autorità cinesi, senza esercitare i poteri istruttori di ufficio per integrare gli asseriti profili di non credibilità della vicenda personale della richiedente.

5. Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il Tribunale trascurato l’episodio della centrale della narrazione costituito dall’arresto avvenuto nel (OMISSIS), cui seguì un violento pestaggio ed il trattenimento per ulteriori sedici ore in una stanza priva di illuminazione e senza possibilità di bere e mangiare.

6. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essere stata dal Tribunale valutata la sussistenza della condizione di vulnerabilità di essa ricorrente.

7. Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, devono essere esaminati preliminarmente il secondo ed il terzo motivo.

8. Essi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

9. In primo luogo, va osservato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera ed immotivata opinione del giudice, essendo piuttosto il risultato complesso di una procedimentalizzazione della decisione, da compiersi alla strega dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” senza dar rilievo esclusivo e determinate a mere discordanze o contraddizioni in aspetti secondari o isolati del racconto; detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. n. 14674 del 2020; Cass. n. 9811 del 2020).

10. Nella fattispecie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi, fondando il proprio accertamento di non credibilità su un esame sommario ed incompleto delle dichiarazioni del richiedente e, soprattutto, non seguendo correttamente l’iter di valutazione della credibilità, che richiede, senza omettere alcun passaggio, di considerare lo sforzo del richiedente teso a circostanziare la domanda, gli elementi in suo possesso, la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni e la data di presentazione della domanda (Cass. n. 11925 del 2020; Cass. n. 21142 del 2019).

11. In particolare, i giudici del merito hanno valorizzato, ai fini della ritenuta inattendibilità, alcuni elementi di contraddizione riguardanti, però, profili secondari del racconto, come per esempio l’individuazione di colui che aveva denunciato alle autorità cinesi il credo religioso della richiedente (in sede di prima audizione era stato identificato in un compagno di classe e innanzi al giudice, invece, in una cara amica) ovvero le modalità di irruzione della polizia a casa delle consorelle, ma non il nucleo centrale del narrato.

12. Conseguentemente, l’errato giudizio di non veridicità incide sulla fondatezza, in parte qua, del terzo motivo perchè il Tribunale non ha svolto, conseguentemente, la necessaria integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni generali e specifiche fornite e acquisibili, sulla tematica delle cd. “Chiese domestiche” nella regione di provenienza della richiedente (Shanxi), precisamente della situazione reale dei fedeli della Chiesa “(OMISSIS)”, omettendo di valutare, altresì, la documentazione prodotta sul punto in relazione alle pratiche di tortura, trattamenti inumani e degradanti cui sono esposti i relativi fedeli.

13. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, assorbita la trattazione degli altri, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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