Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10751 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1780/2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense n.

104, presso De Angelis Antonia, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ballero Benedetto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia Laore Sardegna, succeduta ad ERSAT, in persona del direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Portuense n. 104, presso De Angelis Antonia, rappresentata e difesa

dagli avvocati Corona Elisabetta, Santoru Maria, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- L’Agenzia ERSAT (cui è succeduta l’Agenzia LAORE) chiedeva al Tribunale di Oristano di dichiarare che il pagamento di Euro 48972,02 effettuato in favore di G.F., a titolo di indennità prevista dalla L.R. Sardegna n. 20 del 1995, per i membri del consiglio di amministrazione nominati in data 20 giugno 2000, costituiva un indebito oggettivo e di condannare il convenuto alla restituzione, con gli interessi.

Il G. contestava la fondatezza della domanda nell’an e nel quantum e chiedeva che venissero dichiarate non ripetibili le somme corrisposte per tasse ed oneri previdenziali.

A norma della L.R. 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, commi 1 e 3, la suddetta indennità di carica mensile spettante ai consiglieri di amministrazione è pari “al cinquanta per cento dell’indennità spettante al presidente dell’ente”, il quale, a sua volta, è “pari alla retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell’amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell’indennità di carica prevista per il coordinatore generale”.

Per effetto della soppressione della figura del coordinatore generale (sostituita con quella del direttore generale), disposta dalla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e del correlato sistema di retribuzione, è sorta la questione interpretativa se detta soppressione avesse inciso sui criteri di determinazione dell’indennità spettante ai componenti del c.d.a., nel senso che l’indennità dovesse continuare ad essere calcolata con riferimento al coordinatore regionale dell’amministrazione regionale (come sostenuto dall’Agenzia Laore) o se con la soppressione di tale figura l’indennità dovesse essere parametrata a quella del nuovo direttore generale (come sostenuto da G.).

2.- La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 28 maggio 2014, ha rigettato il gravame di G. avverso l’impugnata sentenza che aveva accolto la domanda dell’Agenzia LAORE.

La Corte ha ritenuto che con la L. 21 aprile 2005, n. 7, art. 22, avente natura di interpretazione autentica, il legislatore regionale aveva chiarito che il compenso spettante al presidente era commisurato alla retribuzione spettante al coordinatore generale dell’amministrazione regionale al momento di entrata in vigore della L. n. 20 del 1995, senza possibilità di automatica equiparazione alla più elevata retribuzione prevista per le figure apicali successivamente introdotte nella stessa amministrazione; anche gli emolumenti spettanti ai componenti dell’organo, come l’appellante, dovevano calcolarsi di conseguenza.

3.- Avverso questa sentenza G.F. propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi non numerati, resistiti dall’Agenzia LAORE. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere ritenuto la norma di cui alla L. n. 7 del 2005, art. 6, di interpretazione autentica, mentre era innovativa, come si evinceva dal fatto che la figura già soppressa dei coordinatori generali era stata impropriamente ripristinata e che solo tre anni dopo, la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 20, l’aveva interpretata in modo diverso, parametrando l’indennità “alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell’amministrazione regionale”.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 7 del 2005, art. 22, se interpretata nel senso ritenuto dai giudici di merito, per violazione dei canoni interpretativi di cui all’art. 12 preleggi, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., per avere irragionevolmente riesumato la figura del coordinatore generale già soppressa nel 1998, con l’effetto vessatorio di imporre la restituzione delle somme ricevute.

1.1.- Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La Corte d’appello ha esaustivamente argomentato la propria decisione intesa ad assicurare continuità al parametro di riferimento costituito dalla retribuzione accordata alla soppressa figura del coordinatore, valorizzando il dato letterale risultante della L.R. n. 20 del 1995, citato art. 6 – che quel parametro codificava in modo espresso – rifiutando la tesi della pretesa assimilazione di detta figura a quella del direttore generale e chiamando a proprio definitivo conforto la norma di interpretazione autentica dettata con la L.R. n. 7 del 2005, art. 22, in tal modo, dunque, procedendo alla ricostruzione di un quadro di riferimento completo e del tutto coerente rispetto ai fatti di causa oggetto di giudizio (cfr. Cass. n. 29799 del 2017, p. 2.1 e 2.2 della motivazione).

Nè, del resto, le difese opposte dal ricorrente palesano profili di criticità debitamente conducenti vuoi perchè sprovvisti dei necessari caratteri di pertinenza e specificità rispetto al dictum censurato, vuoi perchè più direttamente intesi a manifestare un dissenso di principio e, in sostanza, a sollecitare un esito ermeneutico diverso da quello raggiunto.

La sollevata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, avendo la L.R. n. 7 del 2005, art. 22, offerto della L.R. n. 20 del 1995, art. 6, una delle possibili letture consentite all’interprete – nel senso della perdurante operatività del criterio di calcolo dell’indennità riferito alla pur soppressa figura del coordinatore regionale -, positivizzando un principio già implicitamente contenuto nella norma interpretata e risultando dunque non condivisibile la tesi dell’asserita innovatività della norma censurata.

Neppure potrebbe invocarsi la L.R. n. 3 del 2008, art. 3, comma 20, che ha ripristinato il criterio della “retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell’amministrazione regionale”, trattandosi di una norma inapplicabile ratione temporis nella fattispecie, avendone il legislatore fissato la decorrenza “dall’entrata in vigore della presente legge”, in tal modo esercitando una discrezionalità evidentemente insindacabile in questa sede.

2.- Il terzo motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” per non avere considerato che, se la L. n. 20 del 2005, avesse avuto carattere interpretativo, a maggior ragione tale carattere dovrebbe avere la L.R. n. 3 del 2008, art. 3, comma 20, ancora in vigore.

2.1.- Esso è inammissibile sia perchè rivolge le sue critiche in parte alla sentenza di primo grado, sia per improprietà del mezzo formulato per vizi di motivazione, tra l’altro alla luce del testo non più in vigore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pur denunciando nella sostanza censure di violazione di legge.

3.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto non contestato l’indebito oggettivo sebbene egli si fosse opposto all’avverso metodo di computazione delle somme da restituire, per non avere applicato il principio secondo cui è l’attore che agisce in restituzione a dovere dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato e per avere disposto la restituzione di somme che assume non avere ricevuto in quanto trattenute in parte dall’Agenzia delle entrate.

Al suddetto motivo sono connessi il quinto motivo che denuncia, in sostanza, violazione di legge per non avere rilevato il difetto di legittimazione dell’Agenzia LAORE ad agire per la restituzione di somme non ricevute dal ricorrente, relative agli oneri previdenziali e fiscali calcolate sulla sorte capitale, e il sesto motivo che denuncia errori di calcolo, difetto di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3.1.- Il quarto e quinto motivi sono fondati nella sola parte riguardante la pretesa restitutoria di somme relative agli oneri previdenziali e fiscali, sulla quale l’affermazione della Corte territoriale secondo cui le “somme versate dalla parte appellata (Agenzia LAORE) ai vari enti previdenziali potranno essere recuperate dal G. con apposito procedimento” è immotivata e non conforme a diritto, non avendo l’Agenzia titolo per pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale dell’accipiens.

I suddetti motivi (compreso il sesto) sono, nel resto, infondati laddove contestano il “metodo di computazione” delle somme da restituire e invocano un “metodo alternativo” nella sostanza corrispondente alla retribuzione dei direttori generali, che tuttavia si è detto inapplicabile, risolvendosi nel tentativo di rimettere in discussione, dal lato del quantum restitutorio, il metodo legale di calcolo (che commisura l’indennità al compenso dei coordinatori generali) e, in parte, inammissibili laddove svolgono, in parte criticando impropriamente la sentenza di primo grado, censure di merito inerenti a una quaestio facti, qual è quella concernente l’esatta quantificazione degli importi da restituire.

4.- La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai motivi quarto e quintoi accolti nei limiti di cui si è detto, con rinvio Corte d’appello di Cagliari, per un nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo e secondo e dichiara inammissibili il terzo e il sesto motivo; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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