Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10751 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11171-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ATTANASIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7008/2014 della CORTE D’APPELLO di

ROMA,depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.P. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza numero 7008 pubblicata il 13 novembre 2014 con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda di rescissione per lesione del contratto di compravendita di quote della società Gruppo Linea 2 a r.l. stipulato in data (OMISSIS) con D.E..

Quest’ultimo resiste con controricorso.

2. – Il primo motivo di ricorso lamenta “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 1448 c.c., comma 1, (circa la prova dell’esistenza dello stato di bisogno del P. al momento della cessione delle quote al D.)”, censurando la sentenza impugnata per aver contraddittoriamente negato la sussistenza dello stato di bisogno del ricorrente al momento della conclusione del contratto impugnato.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 1448 c.c., comma 1 (circa la conoscenza dello stato di bisogno del P. da parte del D. al momento della cessione delle quote dal primo al secondo, e l’approfittarsi da parte di quest’ultimo di detto stato)”, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie da cui emergeva la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda formulata.

3. – I due motivi di ricorso, da trattare unitariamente, sono inammissibili perchè, pur fotniulatA ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3 (rectius, comma 1, n. 3) in realtà, già dalla loro epigrafe e ancor più dalla loro lettura, contengono una contestazione della motivazione adottata dalla Corte territoriale per pervenire a negare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità della rescissione del contratto per lesione.

Pertanto i motivi vanno qualificati come proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e in tal senso dichiarati inammissibili giacchè non individuano il fatto decisivo discusso tra le parti la cui omissione sia rilevante per una diversa decisione, ma contengono inammissibilmente una diversa ricostruzione delle prove raccolte rispetto a quanto indicato dal giudice di merito di cui si contesta la contraddittorietà, tuttavia non più deducibile alla cognizione di questa corte nel vigore della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. 16 luglio 2014, numero 16.300).

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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