Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10750 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 236/2006/48 depositata il 5/3/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.D. contro Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 114/2/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpeg Ilor SSN Tassa Europa 1997. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. 11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, artt. 342 e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe omesso si rilevare la inammissibilità dell’appello per l’assenza di specifiche e congrue contestazioni delle argomentazioni su cui si basava la decisione della CTR. La censura è inammissibile stante la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’atto su cui il ricorso si fonda – nella specie copia dell’atto di appello del contribuente – come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR, nel l’affermare che l’Ufficio non ha legittimamente giustificato l’avviso di accertamento avrebbe indebitamente posto a carico dell’amministrazione l’onere probatorio ricadente, di contro, sul contribuente.

La censura è fondata alla luce del principio consolidato di questa Corte (tra le altre 17 marzo 2006 n. 5991) secondo cui l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali, l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, intestazione di 10 autovetture, spese per il mantenimento di un’abitazione secondaria) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA