Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10750 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017), n. 10750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8993-2015 proposto da:
BANCA CARIGE SPA, – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIORGIO VILLANI, RENATO VILLANI;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO
ROMITO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2047/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con sentenza n. 2047, pubblicata il 16 dicembre 2014, la Corte di appello di Bari ha dichiarato risolto il contratto di negoziazione titoli stipulato in data 31 ottobre 2003 tra L.G. e BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, condannando la medesima, previa restituzione dei titoli negoziati da parte del cliente, al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di Euro 98.891,13 oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia, BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal L. con controricorso.
2. – Il ricorso è inammissibile in quanto privo dei motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c..
Invero l’atto di impugnazione, sotto la voce “Motivi”, non contiene alcun riferimento ad una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., nè tantomeno indica gli articoli di legge che pretenderebbe violati dalla sentenza di appello, riducendosi in una libera critica delle ragioni indicate nella motivazione della sentenza impugnata.
Osserva la Corte che il ricorso per cassazione non è un gravame a critica libera, ma è sottoposto alla deduzione di uno o più degli motivi di impugnazione tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c.
Ciò significa che il ricorso per cassazione deve contenere il riferimento a tali motivi, la cui completa omissione, come nel caso di specie, ne determina l’inammissibilità, atteso che non è nemmeno possibile dedurre sulla base degli argomenti utilizzati a quale tra le diverse ipotesi previste dalla citata norma la ricorrente intendesse fare rifermento, non essendo consentito alla Corte di Cassazione procedere alla integrazione dell’omissione pervenendo essa stessa alla identificazione delle ragioni del ricorso (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013; Cass. n. 19959/2014; v. pure Cass. n. 25332/2014).
3. – Nulla per le spese.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017