Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1075 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16429/2018 R.G. proposto da:

CREDIFARMA S.P.A., in persona dell’amministratore delegato p.t.

A.M., in proprio e nella qualità di procuratrice della

CREDIARC SPV, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Macciotta,

con domicilio eletto in Roma, via P. Falconieri, n. 100, presso lo

studio dell’Avv. Paola Fiecchi;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA FARMACIA (OMISSIS) S.A.S., in persona dei curatori

p.t. Avv. Loredana Ambrosio e Dott. Massimo Sommella, rappresentato

e difeso dall’Avv. Salvatore Ciccarelli, con domicilio in Roma,

piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata depositato il 2

maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che la Credifarma S.p.a., in proprio ed in qualità di procuratrice della Crediarc SPV, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 2 maggio 2018, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della Farmacia (OMISSIS), ed avente ad oggetto l’ammissione al passivo di un credito di Euro 283.226,87 a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate sull’importo di distinte contabili riepilogative, di un credito di Euro 4.201,36 a titolo di rimborso di un finanziamento Arcobaleno 4-bis erogato da essa opponente, nonchè di Euro 1.950.328,72, a titolo di rimborso di un finanziamento Arcobaleno 4-bis erogato dalla Crediarc e ceduto ad essa opponente;

che i curatori del fallimento hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto non provata l’erogazione delle anticipazioni e dei finanziamenti, in virtù dell’efficacia interna e della formazione unilaterale dei documenti prodotti, senza procedere ad una valutazione complessiva degli stessi e senza tener conto delle disposizioni impartite dal titolare della Farmacia;

che il motivo è inammissibile;

che nella parte concernente l’apprezzamento compiuto dal Tribunale in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta, le censure proposte dalla ricorrente mirano infatti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608);

che nella parte riflettente l’omessa valutazione delle modalità concretamente adottate per l’erogazione del finanziamento, le censure risultano invece prive di specificità, essendo accompagnate da una trascrizione meramente parziale ed incompleta della clausola contenuta nel contratto di finanziamento, che rimetteva la relativa scelta al titolare della farmacia, e da un generico riferimento alle disposizioni da quest’ultimo impartite, che non consentono di esprimere alcun giudizio in ordine alla sussistenza di un accordo tra le parti ed all’idoneità dello stesso ad orientare in senso diverso la decisione della controversia;

che ove infatti, in sede di legittimità, s’intenda denunciare il difetto di motivazione sull’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente ha l’onere d’indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, che questa Corte deve poter compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass., Sez. VI, 10/08/2017, n. 19985; 3/01/2014, n. 48; Cass., Sez. lav., 30/07/2010, n. 17925);

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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