Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1075 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1075 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Sentenza – Vizio
Motivazione.
ORDINANZA
Fil
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
BIZZOZERO GIULIO residente a Mezzegra,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.96/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 40, in data
24.06.2010, depositata il 25 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Data pubblicazione: 20/01/2014
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23503/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
n.96/40/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.40, il 24.06.2010 e DEPOSITATA il 25.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello,
proposto dal contribuente ed annullato l’accertamento,
relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2003.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
per violazione e falsa applicazione dell’art.56 c.5 °
del dpr n. 633/1972.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La decisione in questa sede impugnata, ha accolto
l’appello del contribuente, opinando che l’accertamento
era a ritenersi illegittimo, per un verso, in quanto
basato su un pvc, redatto nei confronti di altro
soggetto, non notificato e solo allegato all’avviso di
accertamento di che trattasi e, sotto altro profilo,
perché non risultava provata la circostanza che il
Bizzozero fosse amministratore di fatto della ditta
individuale G & G di Gianotti Giulio.
5 – La questione posta dal ricorso appare definibile
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1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
avendo riguardo a principi, espressione di pregresse
pronunce del Giudice di legittimità.
E’ stato, in vero, affermato (Cass. n. 4430/2003,
dell’avviso
di
verbali ispettivi
cui
in
caso
redatti
nei
soggetti diversi dal contribuente,
ai
fini
della
la motivazione
faccia
accertamento
legittimita’
valore
sul
imposta
rinvio
confronti
e’
a
di
necessario,
dell’atto,
che
l’amministrazione dimostri, anche tramite
presunzioni, l’effettiva conoscenza di tali documenti
da parte del contribuente”.
Costituisce, d’altronde, ius receptum che “ricorre il
vizio
di
omessa
motivazione
denunziabile in sede di
della
legittimità,
sentenza,
ai
sensi
dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
6 – La decisione impugnata non appare in linea con i
3
nel
aggiunto,
di
tema
4305/1997 )che “In
citati principi, sia per non avere considerato che
l’allegazione all’avviso di accertamento era
circostanza idonea a provare la conoscenza del
documento da parte del contribuente, che quindi era in
cognizione delle fonti degli addebiti, sia pure per
avere motivato in maniera del tutto generica ed in modo
tale da non offrire adeguata contezza del percorso
decisionale, risultando pretermessi fatti,
specificamente indicati in ricorso e rilevanti agli
effetti decisionali, e non essendo indicati i concreti
elementi presi in considerazione, per giungere ad
affermare che il Bizzozzero Giulio non fosse
amministratore di fatto della ditta individuale G. & G.
di Gianotti Giulio.
7) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi,
si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
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grado di approntare le proprie difese con piena
Collegio condivide,
il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Pte idente
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,