Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10749 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. II, 16/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 16/05/2011), n.10749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA INSAL DI D.R.G. P.I. (OMISSIS), IN PERSONA

DELL’OMONIMO TITOLARE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ENRICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ARCIELLO ANGELO;

– ricorrente –

contro

RCE SRL P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. F.V., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NAPOLI CESARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. l’8 agosto 2006 la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla committente R.C.E. s.r.L, pronunciava la risoluzione del contratti di appalto intercorso con D.R.G., titolare della ditta IN.SAL., che condannava al pagamento della somma di L. 6.471.000, oltre interessi, a titolo di restituzione dell’acconto percepito e del risarcimento del danno.

Nel riformare la sentenza di primo grado che aveva condannato l’opponente R.C.E. s.r.l., i Giudici di appello ritenevano che, a stregua della consulenza tecnica suppletiva, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal D.R. e delle deposizioni dei testi escussi, era emersa la totale inidoneità degli infissi in alluminio anodizzato realizzati dall’appaltatore, per cui il contratto de quo andava risolto ai sensi dell’art. 1668 c.c., comma 2: la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni era da intendere logicamente subordinata al mancato accertamento di difformità o vizi più lievi, oggetto delle domande, contestualmente proposte di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi.

La sentenza chiariva che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che gli infissi erano da riprogettare al fine di renderli completamente idonei all’effettivo utilizzo : dal supplemento di relazione era emerso che l’appaltatore non poteva considerarsi un nudus minister, non avendo la società committente progettato gli infissi in questione.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il D.R. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la decisione gravata aveva errato nella lettura degli atti processuali laddove aveva ritenuto che era stato dato un ulteriore incarico al consulente tecnico d’ufficio per redigere una relazione suppletiva, mentre avrebbe dovuto esaminare la consulenza nel suo complesso; non aveva considerato quanto rilevato dallo stesso consulente che la realizzazione degli infissi per conto della R.C.E. era avvenuto nel rispetto di quanto commissionato: in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 1668 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la decisione gravata non aveva indicato gli elementi in base ai quali aveva ritenuto di accogliere la tesi dell’opposto, facendo genericamente riferimento alle dichiarazioni rese dal D. R. e dai testi; in effetti da un complessivo esame delle consulenza e delle dichiarazioni di cui si è detto non si sarebbe potuto ritenere del tutto inidonei gli infissi, ma semmai si sarebbe potuta accogliere solo la domanda di riduzione del prezzo al fine di renderli idonei all’effettivo utilizzo.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando la violazione la falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., comma 2, deduce che gli infissi erano funzionanti e nessuno aveva mai detto che gli stessi fossero inadatti: circostanza, quest’ultima, esclusa pure dal consulente. I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata ha indicato con motivazione immune da vizi logici o giuridici le ragioni che hanno portato i Giudici – alla stregua delle indagini compiute dal consulente d’ufficio – a ritenere la totale inidoneità degli infissi consegnati e a pronunciare la risoluzione del contratto di appalto, essendo stato escluso che l’appaltatore fosse stato un mero esecutore di direttive del committente che non aveva progettato le opere: alla stregua di tale accertamento in fatto, correttamente la sentenza ha fatto applicazione del citato art. 1668 c.c., comma 2.

Ciò posto, le doglianze difettano di autosufficienza laddove deducono che la sentenza: non aveva esaminato la consulenza nel suo complesso, essendo stato conferito un unico incarico; non aveva tenuto conto degli elementi emersi dalla stessa consulenza nonchè delle dichiarazioni rese dal D.R. e dai testi, atteso che il ricorrente, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, non ha assolto l’onere – prescritto a pena di inammissibilità della censura- di trascrivere i passi pertinenti della consulenza tecnica (non essendo evidentemente non sufficiente riportarne stralci estrapolati dal testo) e le dichiarazioni alle quali fa riferimento sicchè non è possibile verificare la decisività delle questioni poste (Cass. 13845/2007; 7078/2006;

4885/2006; 17639/2004), dovendo qui ricordarsi che il vizio di motivazione è configurabile quando si dimostri che l’omesso o insufficiente esame di un mezzo di prova abbia con certezza portato a una decisione che altrimenti sarebbe stata diversa, perchè in caso contrario la deduzione si risolverebbe nella inammissibile richiesta di rivalutazione di un elemento probatorio, sollecitando un riesame del merito che è evidentemente sottratto al sindacato di legittimità. Ed invero, le doglianze, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a censurare l’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. perchè, nell’accogliere la domanda di risoluzione, la sentenza impugnata aveva arbitrariamente compiuto la gradazione delle domande che erano state contemporaneamente proposte in via principale.

Il motivo è infondato.

La sentenza, nel procedere all’interpretazione della domanda, ha verificato l’intenzione della parte alla stregua del complessivo contenuto della stessa domanda, pervenendo a una conclusione conforme a logica, laddove ha ritenuto che la domanda di risoluzione era subordinata alla mancanza delle condizioni per la riduzione del prezzo e per l’eliminazione dei vizi, condizioni che sono risultate insussistenti attesa l’accertata inidoneità degli infissi.

Orbene, l’interpretazione della domanda, avendo ad oggetto un accertamento di fatto riservato all’indagine del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. che nella specie non è stata dedotta o per vizi di motivazione, che neppure sono stati denunciati e che comunque,come si è detto, sono insussistenti.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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