Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10749 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15078-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI RISPOLI;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GENNARO SOMMA;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTI D’APPELLO DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2013, il Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo il ricorso depositato da A.R., pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo stesso e B.A., revocava il contributo di mantenimento originariamente statuito rigettava la domanda di corresponsione dell’assegno divorzilc avanzata dalla resistente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali.

In sede d’appello, la B. impugnava la decisione contestando il rigetto della domanda di corresponsione dell’assegno divorzile e la revoca del provvedimento originario di imposizione a carico dell’ A. di un contributo mensile di mantenimento in favore della stessa. Pertanto chiedeva il riconoscimento del diritto al contributo di mantenimento originariamente statuito, nonchè un contributo di Euro 900,00 mensili a titolo di assegno divorzile. Si costituiva in giudizio il A., il duale denunciava l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e contestava la fondatezza dei motivi d’appello, concludendo dunque per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e per il rigetto della stessa. Il giudice d’appello, in via preliminare, respingeva l’eccezione di inammissibilità del gravarne, dal momento che la norma evocata non trovava applicazione ove l’appello fosse proposto relativamente ad una delle cause di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1, contemplanti l’intervento necessario del Pubblico Ministero, cause tra le quali espressamente figurano anche quelle matrimoniali, compresi i giudizi di separazione personale dei coniugi. Nel merito, il giudice d’appello dichiarava l’infondatezza del gravame, dal momento che gli espletati accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza avevano evidenziato la sussistenza di mezzi propri adeguati in capo alla resistente, pubblico dipendente e proprietaria di tre immobili ubicati in (OMISSIS), oltre che di un autoveicolo, tali da escludere la sussistenza dei presupposti legittimanti l’assegno di mantenimento fissato nelle condizioni di separazione. Inoltre, ai fini della titolarità all’assegno divorzile pari ad Euro 900.00, la B. non dimostrava mediante produzione documentale adeguata, nè aveva chiesto di dimostrare mediante articolazione di mezzi istruttori quale fosse il tenore di vita serbato incostanza di matrimonio e di conseguenza quali sostanziali modificazioni fossero discese dal matrimonio.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla B. affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 156 c.c. in ordine alla revoca del provvedimento originario di imposizione del contributo mensile di mantenimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia il relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la ricorrente ha affermato che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto entrare nel merito delle richieste istruttorie della B. perchè doveva riconoscere alla stessa il diritto al contributo mensile di mantenimento determinato in fase di separazione. Pronunciandosi invece nel merito, la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione. rilevata inoltre la mancata motivazione e la mancata pronuncia sulle ragioni della esclusione del riconoscimento dell’assegno separativo;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156 e 2697 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5 così come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia il relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la ricorrente ha contestato la decisione del giudice d’appello, in quanto sarebbe stato violato il principio dell’obbligo di solidarietà tra i coniugi, ancorchè non più legati dal vincolo matrimoniale, a mezzo di un assegno a favore di quello tra loro più debole, finalizzato al mantenimento del medesimo tenore di vita avuto dallo stesso in costanza di matrimonio. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare il punto secondo il quale avrebbe dovuto essere il;canfora a dare dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all’epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonchè l’attuale situazione economica.

L’ A. ha resistito con controricorso. Non ha depositato memoria la ricorrente.

Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili, perchè rivolti a censurare l’accertamento di fatto eseguito dal giudice d’Appello in ordine alle condizioni economico patrimoniali dei coniugi cd al loro reddito, sulla base degli elementi di fatto allegati e dimostrati dalle parti e secondo la selezione di quelli rilevanti operata incensurabilmente dal giudice del merito (Cass. Civ. n. 21603 del 2013). In conclusione, i motivi di ricorso) sono volti a censurare la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte d’Appello con motivazione del tutto adeguatamente argomentata. Inoltre, il giudice d’appello ha analizzato con completezza le rispettive posizioni economico-patrimoniali senza incorrere nelle omissioni lamentate, e sulla base di tali elementi ha ricostruito il tenore di vita goduto durante il matrimonio e le condizioni economico patrimoniali successive. La valutazione comparativa è stata svolta non solo sulle dichiarazioni addotte dalle parti, ma anche sulla base delle indagini fiscali condotte dalla polizia tributaria.

Alla luce dei predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3500 per compensi, Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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