Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10748 del 08/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10748 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
ATITECH s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via G. Palumbo n. 26 presso E.P. s.p.a.,
rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Gaeta giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
n. 440/01/05, depositata il 13 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio

Data pubblicazione: 08/05/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Giulio Gaeta per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
I. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in

l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, per IRPEG ed ILOR
dell’anno 1996, nei confronti della ATITECH s.p.a., esercente attività di
manutenzione e revisione di aeromobili e di parti e componenti aeronautici
in virtù di mandato della controllante Alitalia s.p.a.: in particolare, l’Ufficio
aveva ritenuto che l’esenzione decennale prevista dagli artt. 101 e 105 del
d.P.R. n. 218 del 1978, che era stata riconosciuta alla ATITECH per lo
svolgimento di detta attività, non spettasse in relazione ai redditi derivanti
dalla vendita di parti di ricambio e materiale di consumo, attività
commerciale non rientrante in quelle oggetto di agevolazione.
Il giudice d’appello ha, invece, affermato che tale attività non può essere
ritenuta autonoma, e quindi tassabile separatamente, bensì strumentale ed
ausiliaria rispetto a quella principale di cui al contratto di mandato, con
conseguente estensione anche ad essa dei benefici anzidetti.
2. La contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
I. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt.
101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 (recante il Testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno), insiste nella tesi secondo la quale le
agevolazioni riconosciute, in tema di ILOR e di IRPEG, dalle norme
richiamate sono inscindibilmente connesse alla natura industriale delle
attività esercitate, dovendosene pertanto escludere l’applicazione ad attività
di diversa natura, come quella di cessione di beni non prodotti dall’impresa,
come dimostra il fatto che la normativa prevede l’obbligo di tenere una
contabilità separata per le attività non esenti.
Formula, in conclusione, il quesito se sia corretta la sentenza impugnata
che ha valutato come rientrante nel concetto di reddito industriale “l’attività
di commercializzazione di beni e di materiali non prodotti nello
2

epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata

stabilimento, peraltro non ricompresa nell’oggetto sociale dell’azienda, con
conseguente non assoggettamento a tassazione dei ricavi scaturenti da detta
attività”.
Con il secondo motivo, la sentenza è censurata per avere il giudice a quo
fatto ricorso al concetto di attività ausiliaria, di matrice civilistica (art. 2195
cod. civ.), inapplicabile nella materia in esame.
2. Va, innanzitutto, dichiarata inammissibile l’eccezione di giudicato

nel marzo 2003, su controversia asseritamente identica alla presente e
relativa ad altra annualità d’imposta), in applicazione del principio secondo
cui deve essere esclusa la possibilità di sollevare per la prima volta nel
giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno formatosi nelle more
del giudizio di merito, che pertanto in tale sede poteva e doveva essere
dedotta (cfr. Cass., Sez. un., n. 21493 del 2010).
3. I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono
infondati.
Il giudice di merito ha accertato che, nell’ambito della prestazione oggetto di contratto di mandato – di manutenzione e di assistenza degli
aeromobili di proprietà della controllante Alitalia s.p.a. (o di terzi per conto
di Alitalia) svolta dalla contribuente, la vendita (alla stessa Alitalia) di pezzi
di ricambio e di materiale di consumo costituiva un’attività avente carattere
meramente strumentale ed accessorio rispetto alla prestazione dei servizi
indicati, funzionale alla migliore esecuzione del mandato anche sotto il
profilo dell’esigenza di operare con la dovuta sollecitudine.
Ha, inoltre, rilevato la natura del tutto marginale di tale attività
commerciale anche in termini di ricavi conseguiti, pari all’1,35 per cento del
totale dell’ammontare di quelli ricevuti per l’esecuzione del mandato.
Ne ha tratto la conclusione della inscindibilità di detta attività (qualificata
ausiliaria ex art. 2195 cod. civ.) da quella tipica oggetto del mandato, e
quindi della sua attrazione, quanto al regime di tassazione, nella previsione
di esenzione spettante per l’attività principale.
Si tratta di una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, come
tale insindacabile in questa sede (se non, in ipotesi, sotto il profilo, non
oggetto di censura, del vizio di motivazione).
4. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
3

esterno formulata dalla controricorrente (in relazione a sentenza, depositata

:eSENTF. DA REGISTAZIONIT
AI SENI
N. 131

-; .
– N.5

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida
in €. 15000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi ed oltre agli
accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2013.

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