Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10748 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8065-2015 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARMINJON 5,

presso lo studio dell’avvocato STITANO GUIDETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIORGIO GUIDETTI, CLAUDIA

GUIDETTI;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO

CORRIDONI N. 14 presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI che la

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato FEDERICA DAVOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2015 della CORTI D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del (OMISSIS) il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra B.I. e F.M. rilevando che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, non ancora delibata, non aveva ancora efficacia nel territorio dello Stato e determinando l’importo dell’assegno divorzile, a carico del B. ed a favore della F., pari ad Euro 600,00 mensili.

Avverso tale sentenza ha proposto appello B.I. per ottenere la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di delibazione della sentenza canonica e per sentir rigettare la domanda di assegno divorzile della F..

La F. ha resistito in appello, proponendo appello incidentale per ottenere l’aumento dell’assegno divorzile.

Con sentenza n. 78/15 del 28.11.2014 la Corte d’Appello ha rigettato l’appello proposto da B. ed ha parzialmente accolto l’appello incidentale, disponendo a carico del B. l’obbligo di versare alla l’antuzzi la somma mensile di Euro 1.000,00 a titolo di assegno divorzile, sulla base delle seguenti ragioni:

– la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha dichiarato la nullità del matrimonio, non è stata ancora delibata, sicchè la pronuncia deve ritenersi tamquam non esset nell’ordinamento statuale;

– la domanda di accertamento della validità del matrimonio, avanzata dalla F. con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c. non può considerarsi domanda nuova in quanto la stessa era implicita nella domanda di divorzio;

– non è possibile sospendere il giudizio in quanto non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, di delibazione e di divorzio;

– dall’esame delle dichiarazioni fiscali emerge un netto squilibrio tra il reddito netto annuo del B. rispetto a quello della F.. Inoltre deve tenersi conto anche del patrimonio immobiliare del B. superiore a quello della F.;

– ai fini del quantum dell’assegno divorzile si è tenuto certamente conto dei parametri stabiliti L. n. 898 del 1970, ex art. 5 quali la durata del matrimonio e il contributo che ciascun coniuge ha apportato alla vita coniugale.

Avverso tale pronuncia B.I. ricorre per Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:

1) violazione a falsa applicazione di norme di diritto e motivazione contraddittoria, consistente nel fatto che la Corte d’Appello, nel valutare la situazione reddituale del marito obbligato, ha di fatto posto in essere un contrasto tra il contenuto informativo enunciato e la sua applicazione, valutando il reddito lordo e non quello netto dell’obbligato;

2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni tra le parti, consistente nel fatto che la Corte d’Appello abbia omesso un elemento essenziale afferente al mancato onere probatorio della difesa F. in ordine al suo stato di bisogno, sia in primo che in secondo grado;

3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto per erroneo esame di documenti decisivi per il giudizio, consistente nel fatto che la Corte d’Appello espressamente motiva che il B., oltre al reddito, sarebbe proprietario di quattro immobili, laddove invece dalla dichiarazione dei redditi emerge che gli immobili siano due, più due garage;

4) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, consistente nel fatto che la Corte d’appello ha affermato un principi() errato nel momento in cui ha affermato che domanda di accertamento della validità del matrimonio, non poteva considerarsi domanda nuova poichè implicita nella domanda di cessazione degli effetti civili;

5) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, consistente nel fatto che la Corte d’appello, nonostante non vi fosse stata impugnazione delle parti sulla compensazione delle spese di giudizio disposte dal Giudice di prime cure, ha liquidato e condannato il B. alle spese di primo e secondo grado, cosi violando il principio del mancato automatismo dell’effetto devolutivo ex art. 346 c.p.c.

Resiste con controricorso la sig.ra F.. Non ha depositato memoria il ricorrente.

Il primo motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto tende a richiedere alla Presente Corte un riesame nel merito e, in questa sede, è precluso l’esame e la valutazione dei fatti alternativa a quella eseguita dal giudice di merito. (Cass. n. 21439/2015);

Il secondo e terzo motivo appaiono) inammissibili in quanto la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato in ordine all’assegno di mantenimento) a favore della sig.ra F., fondandone l’esame sulle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, e mantenendo estranee al giudizio le vicende verificatesi in costanza di matrimonio quali le vendite immobiliari menzionate dal ricorrente. Anche sulla consistenza del patrimonio immobiliare del B. la Corte ha svolto un incensurabile valutazione di fatto ed un esame comparativo non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Il quarto motivo risulta manifestamente infondato dal momento che l’esame relativo alla validità del matrimonio, e implicitamente contenuto nella verifica delle condizioni di cessazione degli effetti del medesimo vincolo.

Il quinto motivo risulta manifestamente infondato in quanto il Giudice di Appello ha il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata. Nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello ha respinto in toto le richieste del B. ma accolto parzialmente l’impugnazione incidentale della F.. Ne consegue il pieno potere officioso di regolare le spese processuali di entrambi i gradi (ex muilis Cass. 23226 del 2013).

Ne consegue il rigetto del ricorso e l’applicazione del principio delal soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente liquidandole in Euro 3000 per compensi ed Euro 100 per sborsi oltre accessori di legge.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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