Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10747 del 24/05/2016


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 10747 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

Rep

DECRETO
WL

sul ricorso 12287-2014 proposto da:
DI PASQUALE GIAMPAOLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato
ROMUALDO CORDnLI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

STRASSIL CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO n SANCTIS 15, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CRISTIANA CAMBAROTA, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale

2016

avverso la sentenza n. 6366/2013 della CORTE D’APPELLO

87

di ROMA del 6/11/2013, depositata il 26/11/2013;

Data pubblicazione: 24/05/2016

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE MI

11 Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Di Pasquale Giampaola;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.e.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto
sia data comunicazione ai difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deco in Roma il 22/4/2016

R.G. n. 12287/2014

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