Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10747 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1886/2020 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAMIANO FIORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE

DISTACCATA DI FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2135/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/07/2019R.G.N. 318/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 2135/2019 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da M.S., cittadino del Gambia.

2. La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che:

a) il ricorrente è stato ascoltato dalla Commissione territoriale e la sua audizione è stata acquisita dal Tribunale che ha provveduto alla escussione del richiedente all’udienza del 10.10.2017, concludendo per l’inattendibilità del racconto (il ricorrente ha narrato di essere tagliatore di legname; di essere stato contattato da uno sconosciuto per il taglio di alberi in una zona che ha poi scoperto essere di proprietà statale; di essere stato arrestato, rischiando una condanna da 5 a 10 anni; di essere riuscito a fuggire in quanto un suo amico poliziotto gli avrebbe lasciato aperta la porta della cella;

b) è condivisibile il giudizio espresso dal primo giudice circa la non credibilità del richiedente, essendo la sua narrazione inverosimile (v. la specifica analisi a pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); non è fondata, quindi, la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, con riguardo alle ipotesi di cui del citato art. 14, lett. a) e b);

c) con riguardo alla lett. c) dello stesso articolo, non sussiste una situazione di conflitto armato e generalizzato che metta a rischio indiscriminatamente la sicurezza dei cittadini; secondo le fonti consultate (EASO 2017), il Gambia, con l’insediamento del neo presidente B., ha avuto una apertura in senso democratico e liberale, per cui non può ritenersi che il paese sia interessato da una situazione generalizzata e indiscriminata di violenza;

d) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente circa i fattori di particolare vulnerabilità che potrebbero in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità.

3. La sentenza è stata impugnata da M.S. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia error in procedendo D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, con riferimento al narrato del richiedente, alla valutazione della sua credibilità, al mancato esercizio di poteri istruttori per colmare le lacune o risolvere le contraddizioni del racconto e al mancato rinnovo dell’audizione.

2. Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in combinato disposto con D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la Corte di appello debitamente considerato che la domanda era fondata su una situazione di pericolo di trattamento degradante e inumano nel carcere per ingiusta detenzione.

3. Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria per non avere il giudice di appello ravvisato la sussistenza di uno stato di vulnerabilità, quale desumibile dalla documentazione prodotta agli atti.

4. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue proposizioni.

5. La denuncia di omessa audizione dell’interessato è inammissibile, alla luce del principio secondo cui il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003 del 2018 e n. 14600 del 2019, nonchè Cass. n. 4544 del 2011). Si tratta di una valutazione che compete al giudice di merito, da operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale.

6. Del pari inammissibile è ogni ulteriore censura vertente sulla valutazione della credibilità del richiedente. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, tale valutazione è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 11925 del 2020, cfr. pure Cass. n. 3340 del 2019; v. pure Cass. n. 26921 del 2017).

7. Nel caso in esame, non è dedotta una specifica violazione dei criteri legali. La Corte di appello ha poi logicamente argomentato le ragioni della non credibilità, evidenziando in modo puntuale la non plausibilità del narrato, evidenziando pure alcune incongruenze relative all’ingresso del richiedente in Italia. Il ricorso per cassazione ora all’esame si limita a formulare generiche censure in ordine alla valutazione di merito operata dal giudice di appello, limitandosi a proporre inammissibilmente una diversa valutazione dei fatti.

8. La deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 11863 del 2018).

9. Tale considerazione assorbe ogni altra deduzione del richiedente in ordine alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

10. Quanto al mancato accoglimento della domanda relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il motivo di ricorso è del tutto generico e avulso dalla motivazione della sentenza e quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

11. Il provvedimento impugnato ha messo in evidenza che non vi erano allegazioni nè in ordine ad una personale situazione di vulnerabilità, nè relative ad una effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente; ha richiamato Cass. n. 4455 del 2018 secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

12. Tale giudizio è conforme all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 17130 del 2020), che ha pure affermato che, nell’ambito della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019); ciò vale anche ai fini della protezione umanitaria, quanto alla necessità che sia allegata una condizione di grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 27336 del 2018).

13. Il ricorso, nel censurare l’omesso l’esame dei requisiti di “vulnerabilità” in relazione alla c.d. protezione umanitaria, in realtà si limita ad altrettanto generiche affermazioni, omettendo finanche di indicare se elementi più specifici, riferibili alla persona del richiedente, fossero stati introdotti in giudizio e sottoposti all’esame del giudice di merito. Deve ribadirsi che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 2018).

14. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

16. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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