Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10747 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. II, 04/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), L.B.P. (OMISSIS)

in proprio e quale genitrice esercente la patria potesta’ sulla

figlia minore T.R., fu G. (OMISSIS),

T.A. fu GI. (OMISSIS), T.

S. fu GI. (OMISSIS), T.R. fu

GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati SCIARRINO LUIGI,

SFERRUZZA PAOLO;

– ricorrenti –

e contro

T.C. FU R.F., + ALTRI OMESSI

;

– intimati non costituiti –

e sul ricorso n. 8004/2007 proposto da:

B.E. (OMISSIS), BI.MA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 4 6, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PISILLO FABIO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

P.S. (OMISSIS), L.B.P. (OMISSIS)

in proprio e quale genitrice esercente la patria potesta’ sulla

figlia minore T.R., fu G. (OMISSIS),

T.A. fu GI. (OMISSIS), T.

S. fu GI. (OMISSIS), TU.RO. fu

GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO, rappresentati e difesi dagli avvocati SCIARRINO LUIGI,

SFERRUZZA PAOLO;

– controricorrenti ricorso incidentale –

e contro

BR.AU. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

e sul ricorso n. 8782/2007 proposto da:

BR.AU. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato SORDI

ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

MARTINO ENRICO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

P.S. (OMISSIS), L.B.P. (OMISSIS)

in proprio e quale genitrice esercente la patria potesta’ sulla

figlia minore T.R., fu G. (OMISSIS),

T.A. fu GI. (OMISSIS), T.

S. fu GI. (OMISSIS), TU.RO. fu

GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO

GUIDO, rappresentati e difesi dagli avvocati SCIARRINO LUIGI,

SFERRUZZA PAOLO;

– controricorrenti ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1877/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato SFERRUZZA Paolo, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito gli Avvocati PISILLO Fabio, DE MARTINO Enrico, difensori dei

rispettivi resistenti che si riportano agli atti;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbiti i ricorsi incidentali.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

premesso che nel caso di specie il ricorso principale e’ stato proposito da P.S. ed altri eredi di T.C., il quale era intervenuto, in primo grado, nel giudizio, relativo all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare, stipulato tra la promittente venditrice A.P. B.M. ed i promissari acquirenti B.E., Br.

F. e Bi.Do., ad oggetto di un compendio immobiliare che in corso di causa la suddetta convenuta gli aveva venduto;

rilevato che la sentenza di primo grado, reiettiva della domanda ex art. 2932 c.c., e’ stata appellata dai promissari acquirenti e che l’appellata A.P. costituitasi, ha aderito alla domanda attrice, sicche’ la Corte d’Appello ha pronunziato la richiesta sentenza costitutiva, tenente luogo del non concluso contratto di compravendita, e pur dichiarando di non pronunziarsi circa la natura, autonoma o adesiva dipendente, dell’intervento, ha comunque osservato che la P. e gli altri eredi del R. non avevano titolo per opporsi al trasferimento,avendovi la promittente venditrice aderito; rilevato che la sentenza,oltre ad essere stata impugnata, in via principale, dalla P. e litisconsorzi al fine di far valere l’assunto acquisto del diritto di proprieta’ del bene, per inopponibilita’ al T. della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (in quanto anteriormente proposta solo da uno dei promissari acquirenti e, peraltro, impropriamente in via “surrogatoria”),ha costituito oggetto di ricorsi incidentali sia da parte del B. e del Bi. sia da parte del Br., i quali nei rispettivi controricorsi hanno censurato il mancato rigetto dell’appello incidentale della P., relativo alla dichiarazione, contenuta nella sentenza di primo grado,quale intervento adesivo dipendente di quello spiegato dal T., altresi’ proponendo, in via preliminare, eccezioni deducenti l’inammissibilita’ del ricorso principale, perche’ proposto da soggetti, che, in ragione della qualita’ di meri interventori adesivi dipendenti, non avrebbero avuto titolo per impugnare la decisione di secondo grado,non essendo stata la stessa anche impugnata dalla parte adiuvata (la promittente venditrice A.P.); considerato che, in siffatto contesto processuale, si rende necessaria la qualificazione del l’intervento spiegato dal T., al fine sia di stabilire se i suoi eredi avessero titolo per interloquire, indipententemente dalle posizioni assunte dalla A.P., nel giudizio di meritoria di proporre ricorso a questa Corte, come rispettivamente si contesta nei ricorsi incidentali e nelle menzionate preliminari eccezioni;

rilevato che, in ordine alla posizione processuale del terzo intervenuto, acquirente di un bene alienatogli dal promittente venditore, nel corso del giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare ad oggetto della compravendita dello stesso, promosso dal promissario acquirente, nella giurisprudenza di questa Corte si registrano due contrapposti indirizzi, dei quali:

a) il primo,espresso dalla sentenza n. 13000 del 23.1.2001 della seconda sezione e dalle precedenti, ivi richiamate, n 1128/03 e 6574/80, secondo cui nel caso in cui il promittente venditore convenuto con l’azione personale ex art. 2932 c.c. alieni ad un terzo il medesimo bene, non si versa nella previsione dell’ari. 111 c.p.c. sul trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, e detto terzo puo’ intervenire in giudizio per sostenere le ragioni de suo dante causa in veste di interventore adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c., comma 2, non legittimato come tale a proporre autonoma impugnazione;

b) il secondo, espresso dalla sentenza, anche di questa sezione, n. 8316 del 26.5.03 (e nella richiamata n. 4321/89),che invece ritiene che ” la successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, con la conseguenza che, proposta l’esecuzione informa specifica di un preliminare di compravendita, il terzo avente causa dal convenuto in base ad un contratto stipulato nel corso del processo e’ da considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso, ed e’ pertanto legittimato ad impugnare la sentenza pronunziata contro il suo dante causa”; ravvisatagli considerazione dell’obiettiva controvertibilita’ della questione e della necessita’ di un’approfondita e comparativa valutazione delle consistenti argomentazioni sorreggenti l’una e l’altra tesi, l’opportunita’ di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite;

ritenuto, infine, che le altre eccezioni preliminari sollevate da parte dei controricorrenti non si prospettano fondate, per le seguenti rispettive considerazioni: a) la tardiva notifica, in relazione al termine al riguardo concesso da questa Corte con la precedente ordinanza interlocutoria, dell’atto d’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.C., quand’anche fosse addebitabile alla parte ricorrente, attenendo a posizione scindibile ex art. 332 c.p.c. e non di litisconsorte necessaria sostanziale o processuale, ex art. 33 c.p.c. non si tradurrebbe nell’inammissibilita’ del ricorso principale nei confronti delle altre parti; b) la contestualita’ del mandato difensivo, esteso a margine del ricorso principale e, peraltro, contenente il riferimento al “presente giudizio di cassazione” assicura la specialita’ richiesta dall’art. 365 c.p.c., a nulla rilevando la mancanza di data al di sotto dello stesso (v. Cass. 6687/06), e la circostanza che la sentenza impugnata sia indicata solo in una pagina successiva, atteso l’inequivoco riferimento alla stessa anche attraverso la menzione delle relative parti; c) la notificazione del ricorso principale e’ stata correttamente eseguita ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1 presso i procuratori e difensori delle controparti, cosi’ come costituite nel giudizio di secondo grado, non dovendo tenersi conto, agli effetti de superamento del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e della notificazione personale richiesta dal comma 3 dell’articolo medesimo, del l’interposto periodo feriale (tra le altre, v. Cass. 21514/04, 18572/04, 10973/04, 16945/03); d) non puo’, infine, ravvisarsi acquiescenza, da parte della P., alla sentenza di secondo grado, nella dedotta circostanza che il suo legale, per assunto incarico della medesima e di altri eredi T., abbia sollecitato uno sgravio dall’I.C.I da parte del competente Comune di Asciano, non potendo nella proposizione di siffatta istanza, evidentemente motivata dal convincimento dell’immediata esecutivita’ della sentenza ex art. 2932 c.c. e comunque costituente atto non indirizzato alla controparte, ravvisarsi un comportamento incompatibile con la volonta’ di impugnare la decisione in questione.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi rimette gli atti al Primo Presidente, al fine dell’eventuale rimessione del giudizio alle Sezioni Unite di questa Corte.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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