Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10747 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28013-2015 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA N 86,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MIROGLIO SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL);

– intimato –

avverso la sentenza n 77/2015 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA,

depositata il 17/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che con la domanda di primo grado F.R. ha chiesto la condanna di Miroglio s.p.a. al risarcimento del danno scaturito da infortunio lavorativo che asseriva verificatosi in data (OMISSIS), all’interno dell’esercizio commerciale presso il quale prestava la propria attività di lavoro alle dipendenze della convenuta;

2. che il giudice di primo grado, riunito il ricorso con altro avente ad oggetto la domanda di regresso (relativa al medesimo infortunio) nei confronti di Miroglio s.p.a., ha respinto la pretesa risarcitoria della lavoratrice;

2.1 che la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Perugia la quale, all’esito dell’esame della prova orale e documentale, ha ritenuto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, che era rimasto indimostrato il verificarsi dell’infortunio lavorativo;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso F.R. sulla base di un unico motivo;

4. che Miroglio s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria;

5. che l’INAIL, è rimasto intimato;

Considerato:

6. che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione fra le parti. Censura la decisione per avere omesso di considerare: che la M., collega di lavoro della F. all’epoca dei fatti, al momento di essere sentita era una dipendente della società di talchè, anche non volutamente, avrebbe potuto indirizzare, come avvenuto, la propria testimonianza in favore della parte datoriale, che l’orario in cui si era verificato il sinistro – ore (OMISSIS), intorno, cioè all’orario di chiusura del negozio in cui prestava la propria attività la F., rendeva plausibile che la M. al momento dell’evento si fosse già allontanata per avere terminato il proprio turno; che i testi favorevoli alla lavoratrice avevano dimostrato di conoscere bene il luogo del sinistro, con implicita conferma, quindi, della relativa attendibilità; che la scala sulla quale la F. asseriva essersi verificato l’infortunio, per come pacifico, era stata oggetto di rifacimento per adeguarla alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Evidenziava, in ogni caso, che le considerazioni del giudice di seconde cure peccavano, “anche da un punto di vista numerico” in quanto erano state ritenute inattendibili le testimonianze concordanti di ben quattro testi tutti presenti in loco;

7. che il motivo in esame è articolato con modalità non coerenti con l’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 da parte del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012;

7.1 che con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. In particolare è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza, la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) il come e il quando (nel quadro processuale)tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

7.2 che nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale, sicchè neppure potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dall’odierna ricorrente;

7.3 che, invero, le circostanze dedotte dalla ricorrente, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla riconducibilità delle stesse al concetto di “fatto storico” nel senso precisato dalla richiamata pronunzia a sezioni unite, sono state prese in considerazione dal giudice di appello, avendo questi argomentato espressamente sia in ordine alle ragioni di attendibilità della teste M. con riferimento all’epoca di un rapporto di lavoro dipendente con la Miroglio s.p.a., sia in relazione al rifacimento della scala per l’adeguamento alle misure antinfortunistiche, sia in ordine alle ragioni che inducevano a privilegiare la tesi opposta a quella dei clienti asseritamente presenti in negozio al momento dell’incidente (valutazione rispetto alla quale la dimostrata conoscenza dei luoghi è circostanza priva di decisività);

7.4 che non costituisce “fatto storico”, nel senso sopra precisato, il preteso allontanamento della M., poco prima dell’orario di chiusura del negozio, allontanamento che alla stregua delle medesime prospettazioni della parte ricorrente costituisce frutto di mera congettura;

8. che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

9. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compenti professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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