Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10746 del 24/05/2016


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 10746 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

Rep.

DECRETO

sul ricorso 5707-2016 proposto da:
IMMOBILIARE

MONDINI

SPA,

in

persona

dell’amministratore unico e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, 28, presso lo
studio dell’avvocato ULP1ANO MORCAVALLO, che
lo rappresenta e difende uniLamenle
all’avvocato CLAUDIO GANDINI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ASCOMMERCE DOO’ SRL, in persona del legalo
rappresentante pro tempore, elettivamente
2016

domiciliata in ROMA, ViA DEI DUE MACELLI 47,

81

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO,

Data pubblicazione: 24/05/2016

che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO ADRIANO RAFFAELLI giusta
procura speciale in calce al ricorso;

controricorrente

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
17/02/2016;

avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 11,11

Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla Immobiliare Mondini Spa;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;

P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto
sia data comunicazione ai difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 29/4/2016
Il Presii nte

R.C. n. 5707/2016

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