Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10746 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 976/2020 proposto da:

I.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE

DISTACCATA DI FORLI’, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1573/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/05/2019 R.G.N. 2077/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 1573/2019 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da I.A., cittadino della (OMISSIS).

2. La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che:

a) ad avviso del Tribunale, il ricorrente non è credibile, poichè il suo racconto è eccessivamente scarno sia con riferimento alla asserita malattia, sia con riferimento alla durata e alle dimensioni dell’epidemia che avrebbe interessato la sua comunità; dalle COI consultate non risulta essersi verificata, nel periodo di riferimento, alcuna epidemia di particolari patologie nella zona di provenienza; vaghe e generiche sono le modalità con cui gli abitanti degli altri villaggi avrebbero discriminato la comunità del richiedente; le visite mediche cui era stato sottoposto il richiedente in Italia non avevano evidenziato nulla di patologico;

b) tale giudizio non può che essere confermato, poichè le censure dell’atto di appello sono del tutto generiche e astratte, avulse dal racconto sviluppato dal richiedente asilo e quindi inidonee a smentire quanto argomentato dal primo giudice; il richiedente, nonostante gli accertamenti specifici condotti in Italia, neppure in secondo grado ha saputo indicare quale malattia lo avrebbe colpito nel paese di provenienza; la genericità dei dati offerti non consente di accreditare la narrazione, che peraltro non trova riscontro nelle informazioni generali del paese di origine;

c) non vi sono elementi per ritenere che l’appellante, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto a rischio di morte o di subire trattamenti inumani o degradanti; l’assunto di essere stato discriminato anche se guarito dalla malattia è “così generico e impalpabile” da non potere essere adeguatamente contestualizzato e rappresentato come un pericolo effettivo; il racconto del richiedente non consente neppure di individuare un soggetto, agente pubblico o privato, persecutore;

d) non è fondata, quindi, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14: con riguardo alle ipotesi di cui del citato art. 14, lett. a) e b), il racconto del richiedente non è credibile e dunque deve escludersi che l’espatrio sia riferibile a fondati timori di correre un pericolo per la vita o per l’incolumità fisica; con riguardo alla lett. c) dello stesso articolo, non si versa in una situazione di conflitto armato e generalizzato che metta a rischio indiscriminatamente la sicurezza dei cittadini; secondo le fonti consultate (ultimo rapporto EASO del giugno 2017, nonchè il sito (OMISSIS) del Ministero degli Affari Esteri), la zona di provenienza del richiedente (Edo State) non è interessata da una situazione generalizzata e indiscriminata di violenza;

e) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: non risulta che il richiedente abbia una stabile occupazione lavorativa in Italia, nè risulta un adeguato grado di integrazione sociale, mentre in Nigeria egli fruisce di una strutturata rete familiare; mancano le allegazioni circa i fattori di particolare vulnerabilità che potrebbero in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità in caso di rientro in Nigeria.

3. La sentenza è stata impugnata da I.A. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte di appello applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato, così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008, nè valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di appello di Bologna verificato la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata esistente nel paese di origine, “così come meglio definita nella sentenza della CGUE C-465-07 meglio conosciuta come Elgafaij e difetto di motivazione per non avere minimamente analizzato le situazione socio politica della Nigeria”.

3. Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte di appello esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale e internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono dai paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria incolumità; palese difetto di motivazione.

4. L’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; infatti – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione dei motivi – nella sostanza le censure proposte si risolvono in riferimenti del tutto generali e astratti, che nella loro genericità non risultano riferiti ad individuate statuizioni della sentenza impugnata; ciò in contrasto con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione.

5. Deve essere ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il ricorrente pertanto ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nel provvedimento impugnato, in quanto il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione – pur se articolato in motivi – si risolva in una generica critica al provvedimento impugnato nella quale sia impossibile l’individuazione delle diverse contestazioni mosse a parti ben identificabili del giudizio espresso nel provvedimento stesso, in quanto in tal caso risulta del tutto carente la specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (vedi, tra le tante: Cass. 14678 e 13446 del 2020 e altri precedenti ivi richiamati).

6. Nella specie, le argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione risultano – come già detto – del tutto generiche e come tali del tutto inidonee ad infirmare le rationes decidendi poste a base del medesimo provvedimento (vedi, al riguardo: Cass. n. 21490 del 2005, conf. Cass. n. 7375 del 2010, n. 20910 del 2017, n. 13735 del 2020).

7. La Corte di appello ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui dell’art. 14 cit., lett. a) e b), per la non credibilità dell’istante, desunta anche dalla vaghezza delle vicende personali oggetto della sua narrazione, mentre, quanto all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), sulla scorta delle informazioni acquisite tramite C.O.I.: la sentenza impugnata ha dato conto delle fonti informative utilizzate e pertanto ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. nn. 11312, 13449 e 13897 del 2019 e n. 9230 del 2020).

8. Va poi ribadito che, quanto alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE; v., in particolare, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

9. In tal senso, la valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi. Il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello ed è pertanto inammissibile.

10. Va ribadito che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.

11. Quanto al rigetto della domanda di protezione umanitaria, la Corte di appello ha fatto proprio l’orientamento espresso da Cass. n. 4455 del 2018, che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Proprio nel quadro di tale valutazione comparativa, la sentenza ha argomentato rilevando la genericità delle allegazioni di parte ricorrente.

12. Il ricorso, nel censurare l’omesso l’esame dei requisiti di “vulnerabilità” in relazione alla c.d. protezione umanitaria, in realtà si limita ad altrettanto generiche affermazioni, omettendo finanche di indicare se elementi più specifici, riferibili alla persona del richiedente, fossero stati introdotti in giudizio e sottoposti all’esame del giudice di merito. Deve ribadirsi che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 2018).

13. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

15. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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