Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10746 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29743-2015 proposto da:

CROCE ROSSA ITALIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., B.F., C.P.,

B.A., P.M., CA.AL., BO.MA.,

GA.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTA

PALOTTI, GIOVANNI MARCUCCI, ALBERTO GHIDONI, SILVIA GARIBOLDI e

GIUSEPPE SCHENATI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 535/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento della domanda proposta dagli odierni controricorrenti, assunti da Croce Rossa Italiana sulla base di plurimi contratti a tempo determinato, aveva condannato l’ente datore di lavoro al pagamento in favore degli stessi delle somme richieste a titolo di compenso incentivante ex art. 32 ccnl enti pubblici non economici;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, Croce Rossa Italiana;

3. che gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso;

Considerato:

4. che l’unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente, deducendo plurime violazioni di legge e di contratto collettivo, censura la decisione per avere riconosciuto in favore dei lavoratori assunti a termine il diritto a percepire il compenso incentivante, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha disatteso in maniera puntuale i profili di censura anche oggi avanzati dall’ente ricorrente (v., tra le altre, Cass. n. 488, n. 487, n. 359, n. 285, n. 279, n. 277, n. 197, n. 196, n. 152, n. 33 del 2016, e n 26007, n. 25552 del 2015);

4.1 che, infatti, in tali pronunzie è stato chiarito che il compenso incentivante, quale elemento della retribuzione legato al raggiungimento di specifici obiettivi programmati nell’ambito dei fini istituzionali dell’ente, deve essere corrisposto anche al personale della Croce Rossa Italiana a tempo determinato, riferendosi l’art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. del personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, che lo prevede, a “dipendenti” e a “lavoratori” e, quindi, a prestazioni di attività lavorative tanto a tempo indeterminato che determinato, senza che sia desumibile un’incompatibilità ontologica con una modulazione del rapporto a termine;

4.2 che, in particolare, è stato ritenuto che il mancato riconoscimento del compenso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 punto 1 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE alla quale ha dato attuazione nell’ordinamento interno il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 principio applicabile, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico il quale esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ” ragioni oggettive” e cioè dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C307/05). Sicchè, i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile: non potendo il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici costituire, di per sè, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro, risolvendosi nella negazione, appunto discriminatoria, di una condizione di impiego (Corte giust. UE 22 dicembre 2010, in cause C-444/09 e C- 456/09, con specifico riferimento a un’indennità di servizio per anzianità);

4.3 che si è inoltre rilevato che dalla normativa contrattuale del settore, applicabile anche ai dipendenti della Croce Rossa a tempo determinato, non emerge alcuna distinzione tra questi e i dipendenti a tempo indeterminato, in merito al compenso incentivante in questione:

ricorrendo, in riferimento a tale istituto retributivo accessorio, le locuzioni normative dipendenti e lavoratori, comprensive di prestazione di attività lavorative tanto a tempo indeterminato, quanto a tempo determinato. Si è quindi escluso che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l’inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un’incompatibilità “ex se”, come sostenuto dalla Croce Rossa. L’obiettivo, infatti, di migliorare la qualità del servizio mediante erogazioni correlate alla produttività collettiva ed individuale può valere anche nel caso di contratto a termine salvo che in concreto il programma o l’obiettivo fissato dall’ente presuppongano in relazione al loro contenuto un rapporto di lavoro di durata ultrannuale oppure essere indirizzato in modo specifico a lavori che esulano da quelli generalmente riservati a lavoratori a tempo determinato i quali svolgono mansioni inerenti le convenzioni esistenti tra la CRI ed altri enti;

4.4. che in merito alla corretta ripartizione dell’onere probatorio è stato affermato che sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l’inquadramento ricevuto e l’inadempimento all’obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;

4.5 che in applicazione di tali condivisibili principi, rilevato che nel caso in esame non sono in contestazione le circostanze di fatto ora richiamate, mentre la Croce Rossa non ha assolto alla prova, a suo carico, del fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata (Cass. n. 6205 del 2010, n. 15677 del 2009, s.u. n. 13533 del 2001), dimostrando l’obiettiva incompatibilità (anzi smentita per le superiori argomentazioni) del compenso incentivante rivendicato dai lavoratori con i compiti ad essi assegnati e, prima ancora, della corresponsione dell’emolumento accessorio nell’effettiva ricorrenza dei requisiti contrattuali prescritti, in continuità con la richiamata giurisprudenza, il ricorso deve essere respinto;

5. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

6. che è escluso il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater da parte della ricorrente, in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai controricorrenti, in solido, delle spese di lite che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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