Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10745 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. II, 04/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO;

– ricorrente –

contro

M.E. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 438/2006 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 24/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI con delega depositata in udienza

dell’avvocato LUIGI MANZI, difensore del ricorrente, che nulla

oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che concorda con la relazione art. 380

bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che e’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

Premesso:

M.E. conveniva davanti al Giudice di pace di Soveria Mannelli l’ENEL Distribuzione S.p.A. e premetteva:

che era proprietario di un fondo sito in agro di (OMISSIS);

che l’Enel aveva posto senza autorizzazione quattro pali per l’attraversamento della linea elettrica;

che gli operai dell’Enel avevano praticati scavi nel suo terreno;

che l’attivita’ di scavo e di installazione era fonte di danno alla proprieta’ ed alle colture praticate;

Tanto premesso, chiedeva che l’Enel fosse condannato al risarcimento del danno subito pari ad Euro 1.000,00.

L’Enel Distribuzione S.p.A. si costituiva e chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Lamezia Terme; in via gradata, chiedeva che, in ragione del principio di connessione con la riconvenzionale di accertamento di usucapione ovvero di costituzione di servitu’, entrambe le domande fossero rimesse al Tribunale di Lamezia Terme; chiedeva, nel merito, che la domanda principale fosse rigettata per difetto di legittimazione, perche’ prescritta, non provata e infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, che il risarcimento preteso fosse ridotto in misura equa.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza in data 11 agosto 2003, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e, nel merito, in accoglimento della spiegata principale, condannava l’Enel Distribuzione S.p.A. al pagamento della somma di Euro 1.032,91 a titolo di risarcimento danni.

L’Enel Distribuzione S.p.A. interponeva appello e chiedeva che, in integrale riforma della sentenza gravata, fosse dichiarata l’incompetenza del Giudice di pace di Soveria Mannelli in favore del Tribunale adito e che il medesimo Tribunale accogliesse le proposte riconvenzionali e rigettasse la spiegata domanda principale di risarcimento danni. Con sentenza in data 24 ottobre 2006 il Tribunale di Lamezia dichiarava inammissibile l’appello in base alla seguente motivazione:

L’appellante critica la sentenza impugnata, rilevando, innanzitutto, che il Giudice di pace…. ha, erroneamente, ritenuto che non vi fosse connessione tra la domanda principale formulata da parte attrice e la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.

Orbene, secondo il piu’ recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 14513/2005) l’accertamento sulla esistenza o meno della connessione costituisce momento logico – giuridico imprescindibile per la pronuncia del giudice di pace adito in via principale secondo equita’ ed in via riconvenzionale con domanda eccedente la sua competenza e la relativa statuizione, esplicita o implicita, e’, comunque, indefettibile nella pronuncia resa in tale situazione processuale e costituisce capo autonomo della pronuncia.

La Suprema Corte, nella pronuncia menzionata, ha chiarito che occorre distinguere il caso nel quale il giudice di pace abbia riconosciuto da quello in cui abbia negato la connessione. Nel primo caso, se il giudice di pace si e’ spogliato delle due cause unica impugnazione ammissibile e’ il ricorso per Cassazione. Nel secondo caso in cui il giudice di merito ha escluso la connessione si possono verificare ipotesi diverse. Se il giudice di pace, come e’ conforme a diritto, ha pronunciato nel merito sulla principale e si e’ spogliato dell’altra causa, la censura potra’ riguardare la sola statuizione sulla connessione o anche quella sul merito e, in entrambi i casi, unico rimedio esperibile e’ il ricorso per cassazione perche’ la tematica attiene solo al processo di equita’. Qualora, invece, il giudice di pace, pur escludendo la connessione, abbia pronunciato in via equitativa sulla domanda principale e, evidentemente errando, anche nel merito della riconvenzionale, il soccombente dovra’ impugnare con il rimedio del ricorso per Cassazione la pronuncia di equita’ e con l’appello la pronuncia sulla riconvenzionale, atteso che quest’ultima statuizione attiene ad un processo che, una volta esclusa la connessione, e’, per definizione, distinto, separato ed autonomo rispetto a quello di equita’.

A ben vedere, nel caso in esame il giudice di pace, escludendo la connessione tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, ha statuito in merito alla prima,, decidendola secondo equita’, e si e’ spogliato della riconvenzionale. Ne deriva che, per le argomentazioni suesposte, il rimedio esperibile avverso dette pronunce e’ il ricorso per Cassazione, con la conseguenza che l’appello proposto dall’ENEL Distribuzione S.p.A. e’ inammissibile.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’ENEL Distribuzione s.p.a., con un unico motivo. M.E. non ha svolto attivita’ difensiva.

Ritenuto:

che nella specie devono trovare applicazione i principi affermati da questa S.C. (ord. 30 marzo 2009 n. 7676) in una causa identica e precisamente: Quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda sottoposta come tale a regola di decisione secondo equita’ viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella di diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, comma 1), la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, cosi come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione (con irrituale declaratoria di inammissibilita’ per tale ragione o con rituale rimessione al tribunale della riconvenzionale) e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche nel caso in cui non sia stata fatta riserva avverso la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della loro appellabilita’. Questo regime impugna torio puo’ escludersi, con la derivante assoggettabilita’ della relativa statuizione al ricorso per Cassazione, solo nell’ipotesi in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto ed affermando che la regola di decisione sulla domanda e’ quella secondo equita’.

P.Q.M. Si conclude per la fondatezza del ricorso.

Roma, il 2 dicembre 2009.

IL RELATORE Roberto Triola.

Il collegio ritiene di condividere tale relazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che decidera’ in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio e provvedera’ a decidere sull’appello considerando ammissibile. Al giudice di rinvio e’ rimessa la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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