Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10745 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25355-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA – (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO PASCA;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO ed

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

sul ricorso 25623-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – CF. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRO PASCA;

– controricorrente –

e contro

EQUITAITA SUD S.P.A., già EQUITALIA – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1056/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che M.A., quale erede di A.M., proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, notificatele da EQUITALIA Sud s.p.a.;

1.2. che il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, in parziale accoglimento del ricorso della M., dichiarava estinto, per decorso del termine quinquennale di prescrizione, il credito per oneri contributivi portato da sette delle nove intimazioni di pagamento oggetto di opposizione;

2. che la decisione e stata confermata dalla Corte di appello di Lecce la quale ha respinto il gravame dell’Agente della riscossione esclusivamente incentrato sull’applicabilità del termine decennale di prescrizione in luogo di quello quinquennale ritenuto dal primo giudice;

3. che per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi Equitalia Sud. s.p.a. e INPS, quest’ultimo anche quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a.;

3.1 Che nel procedimento instaurato con il ricorso per cassazione di Equitalia Sud s.p.a., iscritto al n. RG 25355/2015, M.A. ha resistito con tempestivo) controricorso e l’INPS ha depositato procura;

3.2 che nel procedimento instaurato con il ricorso per cassazione dell’INPS, iscritto al n. RG 25623/2015, hanno depositato tempestivi controricorsi M.A. e Equitalia Sud s.p.a.;

4. che deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Considerato:

5. che con l’unico motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a denuncia la violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. e sostiene che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio iudicati;

6. che analoga censura viene articolata con il ricorso dell’INPS con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10 in relazione all’art. 2953 c.c., censurandosi la decisione per avere ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione e non quello quinquennale;

7. che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016). In tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 convertito) dalla L. n. 122 del 2010)”.

E’ stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.;

7.1 che la sentenza impugnata è coerente con il principio affermato dalla richiamata pronunzia a sezioni unite;

8. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte, previa riunione al presente ricorso del ricorso iscritto al n. RG 25623/2015, così provvede: rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna INPS e Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione, in solido, a M.A. delle spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti INPS e Equitalia Sud s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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