Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10744 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. III, 16/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

GARBARINO PIETRO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (nuova denominazione assunta dalla compagnia

assicuratrice Unipol SpA quale società incorporante della Aurora

Assicurazioni SpA) in persona del suo procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PASINI ISIDE, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.E., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1299/2009 del TRIBUNALE di BRESCIA del

28.3.09, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale di Brescia in data 2.4.2009 in materia di risarcimento danni. Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, Nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis. Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 – bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Nella specie, il ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione di norma di diritto (art. 112 c.p.c.), ma il quesito posto in relazione al motivo proposto è inadeguato ed astratto per la mancata indicazione, nello stesso, della fattispecie concreta, che non può, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., essere desunta dalla illustrazione del motivo che lo precede (S.U. 11.3.2008 n. 6420; Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, che non offrono argomenti per giungere a conclusioni diverse da quelle prospettate nella relazione -ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore della società UGF Assicurazioni spa, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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