Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10744 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8227/2015 proposto da:

Ente Parco dell’Etna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, largo Luigi Antonelli

10, presso lo studio dell’avvocato De Gaetano Caterina,

rappresentato e difeso dall’avvocato Currao Nunzio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., A.G., A.M.G.,

P.M. per sè e in qualità di procuratore generale di

P.C., R.M. quale erede di S.M.,

Sc.Le., Se.An., Se.Ma.Gi., S.A.,

So.Ma., Z.A. quale erede di L.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, v. G. Camozzi 1, presso lo studio

dell’avvocato Sambataro Delfo Maria, rappresentati e difesi

dall’avvocato Carone Vittorio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Z.A., R.M., S.A. e Ma., Sc.Le., Se.Ma.Gi. e A., A.A., G. e M.G., P.M. e C. hanno presentato opposizione nei confronti dell’indennità proposta dall’Ente Parco dell’Etna per l’espropriazione di certe aree di loro distinta proprietà, come anche nei confronti di quella relativa all’occupazione legittimita dei medesimi, chiedendo la determinazione giudiziale delle indennità di esproprio, con condanna dell’Ente al pagamento delle conseguenti somme.

Il convenuto Ente si è costituito, assumendo la tardività del ricorso proposto e contestando, altresì, la fondatezza delle richieste attoree in ragione della piena congruità degli indennizzi che erano stati determinati.

Con ordinanza depositata in data 23 settembre 2014, la Corte di Appello di Catania ha provveduto a rideterminare le dette indennità, condannando l’Ente Parco dell’Etna al deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2.- La Corte territoriale ha ritenuto, prima del resto, infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente, osservando che, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il “termine di giorni trenta per la proposizione dell’opposizione alla stima decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (in luogo dell’ormai abolito FAL) dell’avviso di deposito della determinazione dell’indennità definitiva, non già dalla notifica di detto avviso alle ditte espropriate”.

3.- Per il merito, il provvedimento ha rilevato, nel ritenere fondata l’opposizione formulata dai ricorrenti in punto di indennità di esproprio, che i terreni in questione, se non erano prima dell’esproprio legalmente edificabili e nemmeno coltivati, risultavano peraltro “immediatamente circostanti il monastero”, quali “suoli contermini”, posti nell'”immediato intorno dell’originaria costruzione”. E che, nel concreto, determinante si presentava, in realtà, l'”imprescindibile connubio tra edifici e terreno circostante” che veniva a caratterizzare la fattispecie.

Tale connotazione – si è in sequenza rilevato – “attribuisce ai terreni un valore di mercato diverso da quello agricolo”: il “valore economico del terreno va ricercato nell’essere questo “accessorio” necessario complemento della costruzione che, senza terreno di pertinenza, risulterebbe del tutto snaturata”.

Il “valore pertinenziale riconosciuto” ai terreni non deriva – si è pure aggiunto – “soltanto dal progetto dell’Ente Parco”; l'”area di pertinenza di una costruzione, quale accessorio e complemento di un determinato tipo edilizio” è “intrinsecamente correlata alla tipologia di costruzione, con la conseguenza che il valore delle pertinenze non può che essere riferito al valore del fabbricato cui appartengono”, dovendosi quindi seguire un criterio omogeneo di determinazione del relativo indennizzo.

4.- Quanto al tema dell’indennità di occupazione legittima, poi, la pronuncia ha rilevato che la stessa andava “determinata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3 (come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14) in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, a 1/12 dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area effettivamente occupata”.

5.- Avverso questo provvedimento ricorre L’Ente Parco dell’Etna, svolgendo tre motivi di cassazione.

Resistono, con unico controricorso, i signori Z., R., S., Sc., Se., A. e P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito sono trascritti.

Primo motivo: “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3”.

Secondo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5”.

Terzo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 118 disp. att. c.c., comma 1, nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

7.- Col primo motivo, il ricorrente osserva che il “provvedimento di determinazione della indennità definitiva di espropriazione operata dalla Commissione Provinciale Espropri di Catania con deliberazione n. 302/997 del 2011 è stata comunicata, mediante notifica, dall’Ente Parco dell’Etna alle ditte odierne resistenti, rispettivamente il 10, 11 e 12 novembre 2011 e, indi, due mesi prima della pubblicazione del medesimo atto sulla GURS del 13.01.2012, n. 2”.

“Orbene, l’atto notificato e l’atto pubblicato sono identici nel loro contenuto, trattandosi del medesimo atto. Non è chi non veda pertanto che la piena e legale conoscenza del provvedimento si è avuta con la valida notifica dello stesso e non già con la pubblicazione sulla GURS”.

8.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il sistema introdotto dalla L. n. 865 del 1971, fa decorrere dall’inserzione nel Fai (oggi GURS) il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima, sistema peraltro dichiarato in regola con la Carta costituzionale dal giudice delle leggi” (così Cass., 27 ottobre 2016, n. 21731, nel richiamare la sentenza della Corte Cost. 14 maggio 1985).

Nello specifico, l’intento del legislatore è che il termine per l’opposizione decorra solo quando siano state compiute tutte le formalità, previste per la messa in conoscenza delle parti, della determinazione amministrativa dell’indennità: notifica, deposito, pubblicazione (cfr. anche Cass., 25 giugno 2014, n. 14452).

9.- Il secondo motivo muove dalla constatazione che l’espropriazione delle aree di proprietà di privati, di cui si discute, è seguita all’approvazione del progetto per la realizzazione sella sede dell’Ente presso l’Abbazia di (OMISSIS). E rileva che, in realtà, “i terreni argomentati non sono mai stati di pertinenza dell’Abbazia e ciò sia per ragioni storiche che topografiche, nonchè per la loro appartenenza a diversi proprietari che mai hanno avuto il possesso e/o la proprietà dell’Abbazia”: l'”unico vincolo atteneva e attiene alla circostanza che si trovano all’interno della fascia di rispetto dell’Abbazia”; “non esiste neppure l’accessorietà alla costruzione”.

Ne discende – così si prosegue – che “si è in presenza di una macroscopica violazione di norme di diritto e in particolare delle norme che individuano la pertinenzialità di un terreno in favore di un fabbricato”.

Tale violazione si concentra, in particolare, sulla norma dell’art. 817 c.c., perchè questa richiede – ai fini della sussistenza di un vincolo pertinenziale – sia il presupposto oggettivo del carattere ornamentale dell’accessorio rispetto al principale, sia pure la “volontà del proprietario della cosa principale… diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale”.

In definitiva, il provvedimento – così si conclude – ha “riconosciuto una accessorietà inesistente per carenza dei requisiti tassativamente indicato da una ben precisa disposizione di legge”.

10.- Il motivo è inammissibile.

Esso non viene a confrontarsi con la ratio decidendi adottata dalla Corte di Appello. Che non si sostanzia – come per contro afferma il ricorrente – su una ritenuta natura “pertinenziale” dei terreni in questione, ove a tale espressione si intenda assegnare il significato specifico della categoria di “beni”, che viene definita nella norma dell’art. 817 c.c..

Nel contesto motivazionale della pronuncia, tale norma non gioca, invero, nessun tipo di ruolo: non sostanziale e neppure formale (lo stesso richiamo all’art. 817 c.c., è mero frutto della non corretta lettura del provvedimento, che il ricorrente opera).

In realtà, le espressioni “terreni di pertinenza”, “aree di pertinenza”, e derivati conseguenti, assumono, nel detto contesto motivazionale, il ben diverso significato di terreni “che stanno attorno” al complesso immobiliare dell’Abbazia. Si tratta, cioè, di una semplice variante lessicale del concetto di terreno “contermine” – confinario con l’Abbazia – a cui, tra le altre formule espressive, ricorre il provvedimento.

11.- In positivo, la motivazione della pronuncia si fonda sulla rilevazione che, nella specie, il rilevato dato di fatto ha dato vita a un “connubio inscindibile”, nel senso che i terreni costituiscono un “necessario complemento” dell’immobile di cui all’ex-Abbazia: questo, in loro assenza, avrebbe “natura” diversa. I terreni, cioè, costituiscono parte di un tutto unitario, come tale destinato a ricevere un criterio di valutazione omogeneo a quello delle altre parti (individuato il valore per mq che il complesso immobiliare di cui all’Abbazia “avrebbe avuto nel mercato immobiliare ordinario del 1997”, il giudice del merito ha ragguagliato il valore dei terreni, circostanti le relative costruzioni, alla misura del “3% del valore unitario del costruito”).

Resta da aggiungere, per completezza di discorso, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento in ordine alla natura di un’area fisicamente collegata a un fabbricato è “questione di fatto, attribuita all’accertamento del giudice di merito” (cfr. Cass., 23 ottobre 2014, n. 22579).

12.- Il terzo motivo concerne il tema dell’indennità di occupazione. In proposito, il ricorrente segnala di avere sollevato apposita eccezione di prescrizione.

“Al momento della domanda risultava oramai decorso il termine decennale del relativo diritto a ciascuna annualità”, posto che, per il diritto in questione, si deve tenere conto del tempo dell'”immissione in possesso dei relativi beni immobili” (che si assume “documentato alla data del 4 marzo 1993”) e non della data di determinazione dell’indennità di esproprio.

Tuttavia, la Corte di Appello ha “completamente trascurato di considerare la sollevata eccezione”.

13.- Il motivo è fondato.

In effetti, la pronuncia della Corte di Appello omette di prendere in considerazione il punto così sollevato. Nè può dubitarsi del carattere decisivo dello stesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la prescrizione dei crediti relativi all’indennità di occupazione “decorre dal termine di ciascun anno di compiuta occupazione” Cass., 28 maggio 2012, n. 8452).

14.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo. Di conseguenza, va cassata, per quanto di ragione, l’ordinanza impugnata e la controversia rinviata, per i relativi profili, alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso; dichiara l’inammissibilità del secondo; accoglie il terzo motivo. Cassa per quanto ne consegue il provvedimento impugnato e rinvia la controversia, per i connessi profili, alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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