Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10744 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017), n. 10744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.
11357/2016, richiesto d’ufficio dal TRIBUNALE di ROMA nella causa
vertente tra:
A.M.;
– attore non costituito in questa sede –
e
S.S.;
– convenuta non costituita in questa sede –
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della Dottoressa CERONI
Francesca, che chiede dichiararsi la competenza per valore del
Giudice di Pace di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/2/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA
CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
– che A.M. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma, con il quale la moglie S.S., da cui è separato, gli ha intimato il pagamento della somma di Euro 2.136,98 oltre interessi, a titolo di rimborso del 75% delle spese scolastiche, sportive e mediche sostenute per il mantenimento della figlia, poste a suo carico nella predetta percentuale dalla sentenza che ha pronunciato la separazione;
– che il Giudice di Pace adito, con ordinanza del 10.3.2015, si è dichiarato incompetente a decidere, affermando che la competenza spetta, ratione materiae, al tribunale;
– che il Tribunale di Roma, dinanzi al quale A. ha riassunto il giudizio, ha richiesto d’ufficio che sia affermata la competenza del Giudice di Pace;
– che la causa attiene unicamente all’accertamento della debenza da parte dell’opponente delle somme oggetto di ingiunzione, il cui pagamento gli è stato intimato in forza di un titolo esecutivo giudiziale già formato, costituito dalla sentenza che ha pronunciato la separazione;
– che questa Corte ha costantemente affermato che la competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione o divorzio, nelle quali non è in discussione la modifica del regolamento dei rapporti patrimoniali fra le parti, va determinata in ragione del valore della causa, secondo i criteri ordinari (cfr. Cass. nn. 20303/14, 6297/14, 16793/09);
– che pertanto, atteso il valore della causa, la competenza spetta al G.d.P. di Roma, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017