Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10743 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7944/2015 proposto da:

S.A., S.V., elettivamente domiciliati in

Roma, via degli Scipioni 288, presso lo studio dell’avvocato Reggio

D’Aci Michela, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Pizzato Alessandro, Cimino Antonio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Bovolenta, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri 5, presso lo

studio dell’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Greggio Michele, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.V. e S.A. hanno convenuto avanti alla Corte di Appello di Venezia il Comune di Boloventa, per ottenere l’accertamento della giusta indennità loro dovuta per l’espropriazione di talune parti di un compendio immobiliare, costituito da un fabbricato di abitazione di abitazione e da un fondo agricolo, su cui insistevano, in particolare, due distinte aziende agricole (l’una esercitata da S.V., anche proprietario degli immobili; l’altra da S.A., in ragione di apposito contratto di affitto).

Il Comune si è costituito, per rilevare l’esattezza della indennità determinata dall’apposita Commissione.

Con sentenza depositata il 24 luglio 2014, la Corte di Appello ha provveduto alla determinazione della richiesta indennità, pure ordinando al Comune di depositare le pertinenti somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2.- Esaminando le varie contestazioni mosse dagli attori all’indennità rilevata dalla Commissione, la Corte territoriale ha escluso, in primo luogo, la presenza di una destinazione edificatoria in una data parte dell’immobile espropriato.

L'”area espropriabile” – si è osservato – “non era edificabile prima della variante parziale che ha istituito la zone residenziale C2/14, e non era edificabile dopo essere stata inclusa in tale aera residenziale in sede di approvazione della variante stessa, in quanto sin dall’inizio ivi era previsto il tracciato stradale”.

D’altro canto, la parte dell’area in questione – si è pure aggiunto, con distinto rilievo – “non beneficia in alcun modo di una contiguità con un’area residenziale, tale da poterne trarre una potenziale vocazione edificatoria, perchè confina unicamente con la bretella stradale realizzata ed è pienamente integrata nel contesto a destinazione agricola”.

3.- Con riferimento alla “quantificazione dello scomodo derivato alla proprietà a seguito della realizzazione della bretella stradale”, in secondo luogo, la pronuncia ha rilevato che lo scomodo risulta costituito dalla “necessità di effettuare i transiti di collegamento sulla pubblica via, che impongono maggiore perdita di tempo, e dall’impossibilità di utilizzare le due trattrici vecchie per i transiti stradali”.

Già prima dell’esproprio – si è aggiunto – la “proprietà era divisa in due: a nord la destinazione residenziale, a sud la destinazione agricola”; “la realizzazione delle previsioni urbanistiche avrebbe comunque comportato uno stravolgimento della viabilità aziendale”. Si tratta, d’altro canto, di uno scomodo “temporalmente limitato”, parametrato ai “prevedibili tempi di edificazione dell’area a nord della bretella”.

4.- In relazione alle peculiari indennità dovute per i coltivatori diretti, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che, per il proprietario S.V., questa andasse determinata “per la coltura seminativo praticata nel 2009, anno dell’espropriazione”; e che, per il fittavolo S.A., si dovesse fare riferimento alla “coltura vivaio praticata nell’anno 2009”.

5.- La sentenza ha inoltre stabilito che nulla fosse dovuto per lo “scomodo derivante dallo spostamento forzoso delle pianti presenti nella porzione di vivaio ricadente nell’area espropriata”.

Trattasi di beni mobili – si è osservato -, sì che nulla è dovuto al “proprietario dell’immobile”, che conserva la “scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo oppure di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità che deve essere eseguita” (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 3).

6.- Avverso questo provvedimento ricorrono S.V. e A., sviluppando quattro motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Comune di Bovolenta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Con il primo motivo, il ricorso assume la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, “per non avere la Corte di Appello di Venezia considerato, nella determinazione dell’ammontare dell’indennità di esproprio, la destinazione edificatoria di parte del terreno dei ricorrenti”.

L’edificabilità di parte del fondo espropriato è sancita – si annota – dal Piano regolatore, “che lo classifica come “nuova zona di espansione C2/14″”, come poi confermata dalla variante parziale al PRG n. 10 e dal Piano urbanistico attuativo C2/14.

Peraltro – si aggiunge – “il fatto che sull’area in questione non fosse possibile edificare non significa che la stessa non fosse “edificabile”, rectius produttiva di cubatura residenziale”: “in materia urbanistica opera il principio per cui l’area compresa all’interno di un ambito edificabile, e in particolare di uno strumento urbanistico attutivo, è funzionale all’edificabilità complessiva dell’ambito, che deve intendersi “spalmata” sull’intero terreno interno all’ambito”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non viene propriamente a confrontarsi con una delle rationes decidendi che sono state distintamente esplicitate dalla pronuncia impugnata.

Questa ha rilevato come comunque, al di là di ogni altro rilievo cioè, la porzione agricola espropriata non fosse idonea a possedere alcuna potenziale vocazione edificatoria, posto che la stessa “confina unicamente con bretella stradale”. Per contro, il motivo svolto dal ricorrente si limita all’enunciazione dell’astratta eventualità della potenziale vocazione edificatoria di terreno non edificabili.

Da rilevare è, del resto, pure che quello attinente ai “confini” propri dei terreni da prendere in considerazione è un accertamento di fatto, suscettibile di valutazione da parte di questa Corte nei soli limiti segnati dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

9.- Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, per “avere la sentenza della Corte di Appello di Venezia tralasciato di considerare adeguatamente, nella determinazione dell’ammontare dell’indennità di rapporto, lo scomodo derivante dalla sconfigurazione della azienda di S.V.”.

La costruzione della bretella stradale ha reso “irreversibile” la separazione tra parte nord e parte sud della proprietà; ne sono seguite – si assume – la necessità di attraversare la viabilità pubblica per la gestione della parte sud del vivaio e l'”impossibilità di utilizzare l’ordinaria carrareccia”; con connesso aumento dei tempi di trasferimento e dei costi per la paga di un operarlo agricolo.

Del resto, questo scomodo – oltre a comportare una “significativa modifica del proprio parco macchine” – appare “tendenzialmente perpetuo”, essendo “totalmente incerti” i tempi di costruzione dell’area nord.

10.- Il motivo è inammissibile.

Esso assume la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 (“nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore”): per inadeguata valutazione dello scomodo, in specie; scomodo che il motivo dichiara essere stato quantificato dal provvedimento nella misura di Euro 15.000,00.

La pronuncia della Corte veneziana, peraltro, non riporta questa cifra, nè contempla una determinazione quantitativa apposita per la voce di cui allo scomodo. Nei fatti, la sentenza formula una valutazione unitaria e complessiva della “diminuzione di valore del fondo”, che, sulla scorta delle risultanze peritali, fissa in Euro 45.000,00.

Va aggiunto, poi, che lo svolgimento del motivo si sostanzia in una mera elencazione di una serie di circostanze fattuali: che, tuttavia, la sentenza impugnata non omette di considerare al fine della definizione della perdita di valore del bene (cfr. sopra, il n. 3).

Ne deriva che, nella sua consistenza ultima, il motivo viene a risolversi in una doglianza affatto generica, connotata solamente dall’allegata pretesa di insufficienza dell’indennizzo liquidato in punto di diminuzione di valore del bene.

11.- Il terzo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 33 e 42, “per avere la sentenza della Corte di Appello di Venezia omesso di quantificare, nella determinazione dell’ammontare dell’indennità di esproprio, lo scomodo relativo alla ditta di S.A.”.

Il motivo assume che la Corte territoriale ha errato, perchè non ha considerato “che nell’indennizzo dev’essere ricompreso anche il calcolo del relativo scomodo che deve ritenersi derivato in capo ad S.A. e ciò secondo quanto dedotto ed argomentato nel precedente motivo di ricorso”.

12.- Anche questo motivo è inammissibile.

Esso ripropone dichiaratamente, infatti, le argomentazioni già esposte nell’ambito del secondo motivo di ricorso. Per questo motivo valgono, dunque, gli stessi rilievi appena sopra esposti.

13.- Il quarto motivo lamenta violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, commi 2 e 3, “per avere la sentenza della Corte di Appello di Venezia omesso di considerare, nella determinazione dell’ammontare dell’indennità di esproprio, il valore dei soprassuoli”.

Più in particolare, il corpo del motivo richiama la circostanza che “nella porzione di vivaio espropriata” – si trovavano delle piante, “interrate e… in attesa di essere vendute”, in quanto tali dotate di un proprio valore commerciale. E sottolinea che la CTU aveva indicato come, per lo scomodo relativo allo spostamento forzoso delle piante (espianto e reimpianto), fosse da riconoscere una somma a titolo di indennità.

In realtà, prosegue il motivo, la Corte ha errato a non riconoscere, in proposito, alcuna indennità.

La disposizione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 2, fa intendere chiaramente che, per la determinazione del minore valore derivato al bene dall’espropriazione parziale, si deve tenere conto (anche) delle “piantagioni” che risultano già insistenti sul suolo al tempo della comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo. Tale disposizione, dunque, non può non venire a prevalere – per l’aspetto dato appunto dalle piantagioni – sulla norma dell’art. 32, comma 3, a cui la Corte di Appello ha invece ritenuto di rifarsi.

In realtà, l’indennizzo dovuto deve nella specie concreta ricomprendere – si sostiene in via ulteriore – non solo gli oneri sopportati per lo spostamento delle piante in questione, ma pure l’intero loro valore. “Per un difetto di coordinamento tra l’Amministrazione e il privato… si è dovuto procedere alle operazioni di estirpazione in un periodo del tutto sfavorevole, cui è conseguita poi la perdita di tutto l’espiantato”.

14.- Il motivo di ricorso è da ritenere fondato nei limiti che si vengono a indicare.

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, per suoli che, quale che sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità o amenità, deve tenersi conto dell’aumento di valore di cui il terreno viene a beneficiare” (cfr. Cass., 27 luglio 2017, n. 18732; Cass., 21 marzo 2014, n. 6743).

Questa prima indicazione di fondo trova, poi, completamento e specificazione nell’ulteriore considerazione, secondo cui, in caso di espropriazione parziale di un fondo agricolo, l’indennizzo deve tenere conto del “pregiudizio arrecato dall’espropriazione all’attività aziendale agricola esistente sul terreno” (così, in particolare, Cass., 25 novembre 2010, n. 23967).

15.- Riflettendo i criteri generali appena enunciato sulla concretezza della fattispecie in esame, si deve rilevare che gli oneri sopportati per lo spostamento delle piante dall’area espropriata ad altra area si configurano senz’altro come ragioni di giusta indennità, trattandosi di costi direttamente conseguenti al pregiudizio causato dall’espropriazione all’azienda insistente sul relativo terreno.

Non fondata si mostra, invece, la richiesta di indennità per la perdita dell’espiantato, che pure lamenta il motivo: l’allegata sussistenza di un “difetto di coordinamento” tra l’Amministratore e privato non può infatti essere considerato come fattore idoneo a superare il principio generale del diritto civile, per cui res perit domino.

16.- In conclusione, i primi tre motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili; va invece accolto il quarto motivo di ricorso, nei termini e limiti segnati nel precedente n. 15. Di conseguenza, va cassata, per i connessi profili, la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso. Cassa corrispondentemente la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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