Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10743 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3871-2016 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN DOMENICO

20 presso lo STUDIO LEGALE CAPOTORTO, presso l’avvocato DANIELA DI

ROCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 11421/2015 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositato l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTI RILEVANTI PER LA CAUSA

O.D., cittadino nigeriano entrato in Italia a seguito di un’operazione di soccorso in mare e destinatario di un ordine di respingimento, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (numerati da 2 a 5), il decreto 11.12.015 del Giudice di Pace di Bari che ha convalidato il provvedimento della questura di Taranto con il quale era stato disposto il suo trattenimento presso il C.I.E. locale.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo ed il secondo motivo O. denuncia violazione del proprio diritto di difesa.c

Deduce, in primo luogo, di non essere stato avvertito dell’udienza di convalida e di non esservi stato condotto; lamenta, inoltre, che il G.d.P. si sia limitato a prendere atto del certificato rilasciato dal medico del C.I.E. che attestava la sua sottoposizione ad un trattamento profilattico antiscabbia, senza valutare se tale circostanza potesse giustificare la decisione dell’autorità amministrativa di non condurlo all’udienza.

2) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati.

Il G.d.P. si è limitato a rilevare a verbale che O. non era comparso “per motivi di salute ed esigenze di prevenzione”, ma ha omesso, nella motivazione, di indicare le ragioni del rigetto dell’eccezione svolta dal difensore dell’odierno ricorrente, di violazione del diritto di difesa del proprio assistito, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14 e art. 24 Cost., conseguente alla sua mancata conduzione all’udienza.

Il difetto assoluto di motivazione sul punto costituisce, di per sè, vizio sufficiente all’annullamento del provvedimento impugnato.

Può aggiungersi, ad abundaidianz, che il diritto – costituzionalmente garantito – di O. di partecipare all’udienza di convalida non poteva ritenersi inciso dal fatto che egli risultava sottoposto ad un trattamento profilattico, che non comportava alcun pericolo per la salute pubblica e che non gli impediva la deambulazione, nè la possibilità di difendersi oralmente dinanzi al giudice, e che, comunque, qualora le sue condizioni fossero state effettivamente così gravi da costringerlo a non comparire, il giudice non avrebbe potuto convalidare il provvedimento, proprio al fine di consentirgli di curarsi in un luogo adeguato, compatibilmente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 142 del 2007, art. 7, comma 5.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che, nonostante avesse immediatamente manifestato l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale, grazie alla quale non sarebbe stato trasferito al CIE e non sarebbe divenuto destinatario del decreto di respingimento, le autorità italiane non gli abbiano fornito adeguate informazioni al riguardo.

4) Anche questo motivo deve essere accolto.

Il dovere delle autorità nazionali di fornire informazioni ai cittadini stranieri ed agli apolidi in ingresso nel territorio nazionale che desiderino presentare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale (già riconosciuto da questa Corte, anteriormente al recepimento della Direttiva CE 26 giugno 2013 n. 32, in via interpretativa: Cass., ord. nn. 5926/015, 25767/016) è infatti attualmente sancito dal D.Lgs. n. 145 del 2015, art. 1, comma 2, e art. 3 di attuazione della predetta direttiva, già entrato in vigore alla data dell’ingresso di O. in Italia.

Ne consegue che il ricorrente, che aveva immediatamente manifestato la sua volontà di presentare la domanda, avrebbe dovuto ricevere le predette informazioni già al momento del suo sbarco ed avrebbe dovuto essere indirizzato presso un centro di accoglienza.

5) L’accoglimento dei primi tre mezzi di censura comporta la cassazione del decreto impugnato.

Resta assorbito il quarto motivo di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed annullare il decreto 7.12.015 della Questura di Taranto di trattenimento di O.D. presso il C.I.E. di Bari.

Le spese del giudizio di convalida e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, annulla il decreto 7.12.015 della Questura di Taranto, di trattenimento di O.D. presso il C.I.E. di Bari; condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro, 1.200, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100, di cui 100 per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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