Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10742 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26850/2018 proposto da:

L.A., L.C., L.R.L.,

L.S.L.F., M.L.,

M.L.A.R., M.M.R., elettivamente domiciliati in Roma,

via Laura Mantegazza, 24, presso lo studio dell’avvocato Gardin

Marco, rappresentati e difesi dall’avvocato Ventura Costantino,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Palagiano, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio, 57, presso lo

studio dell’avvocato Serra Marco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Montanaro Raffaele, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.F., S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato Costantino Ventura per i ricorrenti, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito l’Avvocato Raffaele Montanaro per il controricorrente, che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 12 giugno 2018, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte, nei confronti del Comune di Palagiano, da L.C., M.L.A.R. e M.L., quali eredi di L.N. e da M.M.R., L.A., L.R.L. e L.S.L.F., quali eredi di L.S. (d’ora innanzi, tutti costoro verranno indicati come i L.), condannando questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado e compensando le spese sostenute nel doppio grado del giudizio da S.V., chiamato in garanzia. Per completezza, va aggiunto che l’altro chiamato in causa, D.F., è rimasto contumace nel giudizio di appello.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che era ormai incontestabile la titolarità, in capo agli originari attori, del diritto di proprietà sul terreno al quale si riferiva la domanda di occupazione usurpativa; b) che i L., con atto per notar P. del 20 Febbraio 1980, avevano venduto a vari acquirenti gran parte dei suoli siti nella zona (OMISSIS) (in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS)), riservandosi espressamente la proprietà dei suoli destinati a strade e attribuendo agli acquirenti il solo diritto reale di passaggio per l’accesso alla rispettive zone acquistate; c) che all’atto di vendita era stato allegato il frazionamento del 19 dicembre 1979, con il quale le superfici destinate a strade avevano assunto la conformazione della particella (OMISSIS); c) che siffatta superficie era stata occupata dal Comune di Palagiano per realizzare strade munite di reti idriche, fognante, di illuminazione pubblica e di distribuzione del gas metano e che, tuttavia, non ricorrevano i presupposti dell’occupazione usurpativa; d) che, infatti, l’attività del Comune si era risolta nella realizzazione di strade complete di tali strutture; e) che, tuttavia, le strade delle quali si discute esistevano anche prima dell’intervento del Comune, anche se erano prive di qualunque opera atta a renderle utilmente praticabili; f) che dalle risultanze probatorie emergeva che la sistemazione approntata non era tale da mutare la consistenza e la struttura delle preesistenti strade costruite dai privati; g) che, in definitiva, individuata da parte dei privati una strada vicinale sul loro terreno, la successiva asfaltatura da parte del Comune, con l’installazione delle menzionate condutture, aveva inciso solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l’asservimento della strada a fini pubblici, ma non aveva comportato un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto, nè l’acquisizione in proprietà dell’ente territoriale, che richiede la irreversibile trasformazione di un suolo in una componente essenziale di un’opera pubblica; h) che, in conseguenza, la pavimentazione dei tracciati e la posa delle condotte non potevano costituire irreversibili trasformazioni nè tradursi in un indebito arricchimento del Comune che, al contrario, aveva consentito ai L. di risparmiare le spese necessarie per adempiere l’obbligo da loro assunto nei confronti degli acquirenti delle aree della zona (OMISSIS).

3. Avverso tale sentenza i soccombenti ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito con controricorso il Comune di Palagiano. Gli intimati S.V. e D.F. non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria in vista della precedente udienza del 7 novembre 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c., osservando: a) che il Comune non aveva mai contestato la “causazione della condotta antigiuridica ex adverso contestata”, limitandosi ad attribuirne la responsabilità al sindaco dell’epoca, lo S., e al D., esecutore dei lavori; b) che la difesa dell’ente si era sviluppata nel senso di escludere che potesse ipotizzarsi l’acquisito a titolo originario della proprietà del bene, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali maturati presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo; c) che il Comune, nell’impugnare la sentenza di primo grado, non aveva proposto appello contro le statuizioni concernenti l’intervenuta occupazione usurpativa delle aree per effetto dei lavori di costruzione delle strade pubbliche e delle relative opere su terreni di proprietà di privati, in assenza di qualunque dichiarazione di pubblica utilità; d) che, pertanto, su tali decisioni si era formato il giudicato.

Le doglianze sono inammissibili, in quanto invocano un giudicato su questioni che la Corte territoriale non mette in discussione, nel senso che la conclusione raggiunta non presuppone una diversa soluzione delle stesse.

Ciò vale, ad esempio, per quanto concerne il carattere illecito dell’attività posta in essere e la tipologia della stessa. Quanto al fatto che si sarebbe realizzata un perfezionamento di strade preesistenti, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che, nel quinto motivo d’appello, il Comune aveva dedotto che le particelle in esame “fanno parte da tempo di una datata lottizzazione, sì da essere destinate a strade già da tempo rispetto agli interventi del 1996” (alla tardività di siffatta deduzione è dedicato il secondo motivo e al suo esame è opportuno rinviare).

Il tema, appena accennato dai ricorrenti, dell’utilizzo, da parte della Corte territoriale dei documenti sopra menzionati e che non sarebbero stati citati in alcuna parte dell’appello del Comune, è inconferente rispetto al giudicato e comunque contrasta con il principio di cd. acquisizione delle risultanze probatorie (per il quale si rinvia infra all’esame del secondo motivo).

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata aveva sostanzialmente finito per accogliere l’eccezione – proposta in primo grado dal solo S. – con la quale si deduceva l’esistenza di una comportamento costitutivo di servitù pubblica (dicatio ad patriam), basandosi su un documento prodotto dal solo D..

Aggiungono i ricorrenti che solo in appello il Comune aveva innovativamente eccepito che la zona in esame faceva parte di una datata lottizzazione, con la conseguenza che le particelle interessate dai lavori erano destinate a strada già da tempo prima degli interventi comunali.

Il motivo è infondato.

La contestazione dei presupposti di operatività della occupazione usurpativa rappresenta una mera difesa, non soggetta a preclusioni. L’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma menzionata dai ricorrenti, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (v., ad es., Cass. 28 maggio 2019, n. 14515).

Quanto all’utilizzo di documenti prodotti da altra parte, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5409).

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., dal momento che il Comune aveva investito con l’appello esclusivamente la mancata applicazione dei principi in tema di costituzione di servitù pubbliche, trascurando l’autonoma ratio decidendi, rappresentata dal perfezionarsi dell’occupazione usurpativa. La doglianza è inammissibile, dal momento che la deduzione dell’esistenza di una precedente destinazione dei beni a strade esprimeva proprio la contestazione di uno dei presupposti dell’occupazione usurpativa.

Non emerge quindi una preclusione da giudicato su una autonoma ratio decidendi.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, rappresentato dalla circostanza che, secondo quanto risultava dal certificato prodotto dallo S. e dalla documentazione allegata alla relazione tecnica di parte del Comune, “alla data odierna sui fogli catastali del territorio di Palagiano non è presente la particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS)”, ormai corrispondente alla viabilità pubblica composta dalle vie (OMISSIS) (variazione d’ufficio del 17 marzo 2005, n. 5779).

Rilevano, peraltro, i ricorrenti: a) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dicatio ad patriam presuppone l’asservimento del bene all’uso pubblico nello stato in cui si trova e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni operate con l’asfaltatura o la costruzione di marciapiedi; b) che la dicatio ad patriam richiede che il proprietario metta il bene a disposizione della collettività, ossia di una comunità indeterminata di cittadini, laddove, nella specie, i proprietari avevano solo assunto l’obbligo di consentire l’uso della loro residua proprietà in favore dei proprietari e degli utenti degli edifici costruiti sulle aree vendute dai primi.

5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, rappresentato dall’inesistenza delle strade all’epoca del rogito P. del 1980.

6. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2007, art. 1; L. n. 1 del 1978, art. 1; L.R. Puglia n. 27 del 1989, artt. 2, 3 e 37, per non avere la Corte territoriale colto negli interventi da essa stessa descritti la realizzazione di un’opera pubblica.

7. Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.c. e dell’art. 1 del Prot. 1 CEDU, dal momento che la decisione della Corte territoriale aveva comportato il sacrificio, senza indennizzo, del contenuto sostanziale del loro diritto dominicale del quale erano rimasti solo formalmente titolari.

8. I motivi dai quarto al settimo, esaminabili congiuntamente perchè, da diverse prospettive, criticano il medesimo profilo della sentenza impugnata, sono fondati.

La Corte d’appello richiama, pur senza citare alcuna sentenza, l’orientamento espresso da Cass. 20 maggio 2009, n. 11747, secondo la quale l’acquisto da parte della P.A. di un fondo privato per effetto della cosiddetta accessione invertita (il superamento dell’istituto da parte di Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2015, n. 735, è irrilevante ai fini che qui interessano) presuppone che il bene acquisito sia stato interessato da trasformazioni così rilevanti da mutarne struttura e natura e non può derivare dall’esecuzione di semplici migliorie. Tale ipotesi non ricorre là dove, costruita da privati una strada vicinale sul proprio terreno, essa venga successivamente asfaltata da parte del Comune, con l’installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque. Tali opere, infatti, incidono solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l’asservimento di detta strada a fini pubblici, ma non comportano un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto, nè implicano l’acquisizione in proprietà dell’ente territoriale, la quale postula l’inemendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale di un’opera pubblica.

Ora, però, tale soluzione presuppone l’esistenza di una strada vicinale, cui si correla un uso pubblico della stessa (v., ad es., Cass. 14 giugno 2018, n. 15618; 5 luglio 2013, n. 16864), che, in effetti, non resta alterato dai miglioramenti eseguiti dall’ente pubblico (si vedano anche le indicazioni di Cass. 27 giugno 2018, n. 16979.

Nel caso di specie, invece, dalla stessa sentenza impugnata non emerge affatto una messa a disposizione del bene in favore della collettività, ma una mera costituzione di una servitù di passaggio in favore degli acquirenti dei restanti lotti.

Il che evidentemente comporta che le opere realizzate dal Comune non si sono tradotte in un mero miglioramento della situazione preesistente, ma nella modificazione dei tratti distintivi del bene e delle esigenze umane che sono destinate a soddisfare (non più soltanto quelle dei proprietari dei fondi dominanti, ma della generalità dei consociati).

9. In conseguenza del disposto accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglile i motivi dal quarto al settimo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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