Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10742 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25711-2014 proposto da:

COMUNE DI FOGGIA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio Placidi, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI

ERNESTO CERISANO e DOMENICO DRAGONETTI;

– ricorrente –

contro

V.S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO,

9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CUCCHIARELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’appello di Bari, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla cassazione, ha liquidato il danno subito da V.S.R. per l’illegittima acquisizione di un terreno di cui era originariamente proprietaria per la quota di 1/3, occupato ed irreversibilmente trasformato dal Comune di Foggia in difetto di emissione del decreto di esproprio, nella somma di Euro 408.333, pari ai 5/9 dell’intero valore di mercato del suolo.

La sentenza, pubblicata il 4.6.013, è stata impugnata dal Comune di Foggia con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui V.R. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., tempestivamente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale.

2) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., deduce che – liquidando alla controparte una somma corrispondente ai 5/9, anzichè ad un terzo, del valore complessivo del terreno, in base al rilievo che nelle more del giudizio l’attrice era succeduta alla madre, F.I., proprietaria di un altro terzo, acquisendo quale coerede la titolarità di 2/3 dell’intero asse successorio, comprendente il diritto di credito controverso – il giudice del rinvio ha violato il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata, unitamente alla V., dalla F. e che quest’ultima, a differenza della figlia, non aveva impugnato.

Il motivo è manifestamente fondato.

La questione è stata già affrontata e decisa nella sentenza rescindente, che ha respinto il motivo di ricorso con il quale V.R., nella qualità di erede testamentaria della madre, aveva denunciato un vizio di omessa pronuncia della prima sentenza d’appello sulla domanda di liquidazione del danno subito dalla defunta, rilevando che la domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado con pronuncia contro la quale la soccombente, all’epoca ancora in vita, non aveva proposto appello e che era pertanto coperta da giudicato.

3) Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il terreno sia stato valutato come edificabile, nonostante il P.R.G. ne prevedesse la destinazione ad attrezzature e servizi.

Il motivo è inammissibile, atteso che anche l’accertamento concernente la natura edificabile del suolo era coperto da giudicato, avendo questa Corte, nella sentenza rescindente, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale con il quale il Comune di Foggia aveva sollevato identica questione. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, per la definitiva liquidazione del danno spettante a V.R. quale originaria proprietaria di un terzo del terreno.

Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e rigetta il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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