Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10741 del 08/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10741 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 20824/10 proposto da:
Ag enzia delle Entrate, in persona del Direttore
tempore, ex lege
pro
domiciliata in Roma, Via dei
Porto g hesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende;
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nZ
– ricorrente contro
Grazia Gino;
– intimato avverso la sentenza n. 62/02/09 della Commissione
Tributaria Re g ionale dell’Emilia Roma g na, depositata in
data 2 lu g lio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 08/05/2013
udienza
del
31.10.2012
dal
Consigliere
Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 62/02/09 depositata in data 2.7.2009 la
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respinto l’appello proposto dalla territoriale Agenzia
delle Entrate – confermava la sentenza della CTP di
Bologna n. 266/06/06 che aveva annullato il silenzio
rifiuto opposto all’istanza di rimborso IRAP chiesta da
Grazia Gino libero professionista perito industriale
relativamente agli anni 1998 1999 2000 2001.
La CTR, dopo aver ricordata la costante giurisprudenza
di questa Corte, riteneva che “alla luce degli atti di
causa” il contribuente non disponesse di quella
autonoma struttura organizzativa che costituisce
presupposto dell’imposta.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
ricorreva per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’intimato contribuente non si costituiva.
Motivi della decisione
Coll’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c. per insufficiente motivazione circa il
fatto decisivo, escluso dalla CTR, della esistenza di
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Svolgimento del processo
SENTE, DA REGISTRAZIONE
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una autonoma struttura organi zzativa di lavoro in capo
al contribuente.
Il motivo è infondato.
In effetti, la CTR ha sufficientemente argomentato la
sua decisione laddove nella sentenza ha esposto che
“Nel caso di specie, il contribuente ha depositato
opera invece senza disporre di nessuna delle
caratteristiche organi zzative necessarie a renderlo
soggetto IRAP” . Il vizio di motivazione, quindi, non
c’ è stato.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 28 novembre 2012
documentazione dalla quale risulta evidente che egli