Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10740 del 24/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10740 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 12853-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
1068

contro

BERNARDINI BALDO C.F. BRNBLD79H151182W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 24/05/2016

difende, giusta delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1009/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2010 R.G.N.
7680/2007;

udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
rinvio a nuovo ruolo in attesa decisione SS.T.J., in
subordine accoglimento per guanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 12853/2011

FATTO

Con sentenza del 28 gennaio- 10 maggio 2010 la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello
proposto da POSTE ITALIANE spa nei confronti di BERNARDINI BALDO avverso la sentenza nr.
15508/2006 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta dal BERNARDINI
nei confronti della s.p.a. Poste Italiane per la declaratoria di nullità del termine apposto al
contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 2-7-2002 al 30-9-2002 in ragione di :

processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse
• sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione
e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché alla attuazione delle
previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 11.12.2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e

17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie”.
La Corte territoriale riteneva non integrato il requisito di specificità della causale richiesto dall’I.
co.2 D.Lvo 368/2001, disposizione applicabile al contratto esaminato, per la pluralità delle
esigenze dedotte in contratto e la loro genericità.
Detta genericità, a giudizio della Corte, non era superata dal riferimento, egualmente generico,
ad una serie di accordi sindacali, disgiunto dalla indicazione dei concreti riflessi degli accordi
richiamati nella organizzazione dell’ufficio cui il dipendente era destinato, in aggiunta con altra
contraddittoria causale, quale era la necessità di sostituire dipendenti in ferie.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione POSTE ITALIANE, articolato in quattro
motivi.
Resiste con controricorso BERNARDINI BALDO, illustrato da memoria.

DIRITTO

1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cpc.- violazione

e falsa applicazione dell’art. 1, co 1 e 2, 4 co. 2, D.Lvo 368/2001, 12 disp. prel. cc . 1362 e ss.
cc ., 1325 e ss.
Lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la genericità della causale,
assumendo una incompatibilità tra la pluralità della ragioni giustificative del termine e l’obbligo
di specificità di cui all’articolo 1 Divo 368/2001.
Richiama le pronunzie di questa Corte con le quali è stato chiarito che l’onere di specificazione
delle ragioni del termine può essere assolto anche attraverso il rinvio ad atti esterni accessibili
alle parti, quali gli accordi sindacali sulla mobilità del personale.
Deduce la contrarietà della statuizione anche alle regole di ermeneutica contrattuale fissate
dagli articoli 1362 e 1363 cc.
In particolare evidenzia che nelle disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001 ,
richiamato nei successivi accordi collettivi, veniva

affermato

che a ppnclusione della
)R.—

“esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a

RG 12853/2011

procedura di messa in mobilità le parti avevano sottoscritto accordi – in data 17 e 23 ottobre
2001- relativi , tra l’altro, alla definizione dei processi di mobilità interaziendale, autorizzando
la società a ricorrere, durante la fase di realizzazione di detti processi di mobilità, alla
attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito e di
sportelleria.
Gli accordi collettivi successivi a quello del 17.10.2001, richiamati nel contratto di assunzione,
disciplinavano il processo di riallocazione territoriale e professionale delle risorse a tempo

2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia- ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cpc –

omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
Lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla asserita inidoneità degli accordi sindacali a
specificare la causale giustificatrice del termine

3.

Con il terzo motivo Poste Italiane lamenta – ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cpc- omessa,

contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Censura la mancanza di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie articolate ( sin dal
primo grado di giudizio e reiterate in appello)

in ordine alla esistenza di squilibri nella

distribuzione del personale sul territorio, che avevano determinato situazioni di temporanea
carenza di personale incidenti sulla unità produttiva in cui il Bernardini era stato assunto.

4.

Con il quarto motivo si denunzia, in ulteriore subordine – ex art. 360 co i nr. 3 cpc.-

violazione e falsa applicazione degli articoli 1206,1207,1217,1219,2094,2099 cc., in relazione
alla statuizione di quantificazione del danno.
La ricorrente invoca, da ultimo, la applicazione dello

ius supervenies

di cui alla legge

183/2010, art. 32, commi 5,6 e 7 sulla misura della indennità risarcitoria, disciplina
applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma
7).

Il primo ed il secondo motivo, che possono essere tratti congiuntamente in quanto connessi,
sono fondati.
Preliminarmente deve essere superata la eccezione di inammissibilità dei motivi opposta dal
controricorrente.
La società ricorrente imputa alla sentenza il vizio di violazione dell’articolo 1 co.2 D. Lvo
368/2001 e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere ritenuto :
– la genericità della causale,

“reputando che una plurima indicazione di ragioni di

giustificazione debba ritenersi poco compatibile con l’obbligo di specificazione imposto
dall’articolo 1 del decreto 368/2001”

– la irrilevanza del richiamo agli accordi sindacali.

indeterminato e davano prova sul piano sostanziale della sussistenza delle ragioni del termine.

RG 12853/2011

Il motivo coglie le ragioni della sentenza , che fonda la dichiarazione di genericità della causale
del termine:
– sulla indicazione di più cause diverse
– sulla inutilità del riferimento agli accordi sindacali in assenza della indicazione del concreto
riflesso degli accordi stessi nell’ organizzazione dell’ ufficio cui il dipendente a termine veniva
destinato.
Le censure mosse da Poste Italiane spa trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte

giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, ha affermato che la
specificazione delle ragioni giustificative del termine può risultare anche indirettamente nel
contratto di lavoro attraverso il riferimento “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle
parti giacchè, “seppure nel nuovo quadro normativo… non spetti più un autonomo potere di
qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la
mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di
rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei
dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice
ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale” ( Cass. sez.
lav., 23/02/2016, n. 3495 ; 22/02/2016, n. 3412; 1 febbraio 2010 n. 2279; 27 aprile 2010
n. 10033; 25 maggio 2012 n. 8286; 3.10.2014 n. 20946; 9.7.2015 n. 14336).
In altri termini, è necessario che

di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni

addotte a legittimare l’apposizione del termine l’esame del giudice di merito si estenda a tutti
gli elementi di specificazione emergenti dal contratto, allo scopo di acclararne l’effettiva
sussistenza, ivi comprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (cfr. la
giurisprudenza già richiamata, cui adde Cass. nn. 2279 e 16303 del 2010, Cass. 25 maggio
2012, n. 8286, Cass. 23 maggio 2013 n, 16102 e Cass. 16.4.2015 n. 7772).
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha omesso di esaminare specificamente il
contenuto degli accordi richiamati nel contratto individuale.
Per quanto concerne le esigenze sostitutive, che pure rilevano nel contratto, per consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576; Cass. 26
gennaio 2010 n. 1577), cui in questa sede va data continuità, nelle situazioni aziendali
compiesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi
legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa,
le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di
lavoro), ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità.

di legittimità, che con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole

RG 12853/2011

Né la genericità della clausola giustificativa del termine può essere ritenuta in ragione della
pluralità delle causali (cfr. Cass. 16.4.2015 n. 7772); in tal caso resta rimesso al datare di
lavoro l’onere di provare in concreto, sotto il diverso profilo della effettività della causale, la
congiunta ricorrenza della causali esposte in contratto e la loro rilevanza ai fini della
assunzione del lavoratore.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte con conseguente

principi di diritto sopra richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al, motivi accolt0 e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Roma , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei

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