Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1074 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13399/2018 R.G. proposto da:

G.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Tiziana Aresi e

Massimo Carlo Seregni, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 30 marzo

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che G.G., cittadina dell’Albania, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 30 marzo 2018, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lei proposta;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con decreto del 4 marzo 2020, ritualmente comunicato alla difesa della ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., essendo stata rilevata la nullità di quella originaria, in quanto effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;

che, come attestato dal Cancelliere con nota dell’8 luglio 2020, la difesa della ricorrente non ha peraltro provveduto al deposito in Cancelleria della copia del ricorso comprovante l’avvenuta effettuazione della rinotifica nel termine di trenta giorni fissato con il predetto decreto;

che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., riguardante espressamente l’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma ritenuto applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso;

che tuttavia, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2005, n. 27398; Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1930; Cass., Sez. V, 25/07/2012, n. 13094);

che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 1320, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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