Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1074 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul n. ricorso 1015-2019 proposto da:

H.U., elett.te domic. in Roma presso l’avv. Vincenzo Comi che

lo rappres. e difende, con procura speciale rilasciata su foglio

separato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

H.U., cittadino del Pakistan, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 20.9.18, rigettò il ricorso, osservando che: non sussistevano i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, considerata l’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente; era da escludere la protezione sussidiaria, sia in relazione al rischio di subire sanzioni penali o trattamenti inumani, in caso di rimpatrio, sia in ordine all’insussistenza, nella regione di provenienza del ricorrente, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, come desumibile dal rapporto EASO del 2017; non erano state allegate situazioni individuali di vulnerabilità per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo a tal fine sufficienti la frequentazione, da parte del ricorrente, di corsi professionali e di apprendimento della lingua.

Lo H.U. ricorre in cassazione formulando tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 e 11, in quanto il Tribunale non aveva proceduto alla sua audizione, nonostante la mancata effettuazione della videoregistrazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, artt. 14 e 17, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 9, e art. 8, comma 3, avendo il Tribunale escluso, in relazione alla regione del (OMISSIS), la protezione sussidiaria i cui presupposti erano però desumibili dalle stesse fonti informative rispetto a quelle citate nel decreto impugnato.

Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, con specifico riferimento all’omessa valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Inoltre, il ricorrente chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale in ordine al D.L. n. 13 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost., per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, per violazione degli artt. 3,24,117 e 111 Cost., in relazione alla CEDU, art. 6, alla Carta di Nizza, art. 47, e alla Dir. n. 32/Ue/2013, art. 46.

Il primo motivo è infondato (cfr. Cass. n. 17717 del 2018) poichè il Tribunale ha rettamente fissato l’udienza di comparizione delle parti e ritenuto non necessaria la nuova audizione del ricorrente, indicandone puntualmente le ragioni.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia erroneamente negato la protezione sussidiaria, senza esaminare alcune fonti informative indicate nel ricorso sul presupposto implicito che quest’ultime fossero più attendibili di quelle poste a sostegno della motivazione del decreto impugnato.

Al riguardo, giova premettere che il giudice di primo grado, anzitutto, ha ritenuto inattendibile il racconto reso dal ricorrente, poichè fondato su una vicenda il cui accadimento non era considerato plausibile per le incoerenze e contraddizioni in cui era incorso lo stesso ricorrente.

Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, nei casi previsti dal cit. D.Lgs., art. 14, lett. a) e b), con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine (Cass., n. 16925/18).

Nel caso concreto, poichè il Tribunale non ha ritenuto, con ampia motivazione, che il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale fosse credibile, in applicazione del suddetto orientamento non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere di cooperazione istruttoria. Pertanto, la censura in esame non coglie una delle rationes decidendi, che afferisce proprio alla mancanza dei presupposti dei suddetti poteri ufficiosi attributi al Tribunale dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, consistendo nella mera doglianza relativa alle specifiche fonti informative utilizzate per la decisione.

Inoltre, il motivo tende al riesame – inammissibile in questa sede- dei fatti afferenti alla protezione sussidiaria, sotto il profilo del suddetto art. 14, lett. c), avendo il Tribunale ampiamente argomentato sull’insussistenza dei relativi presupposti sulla base di report aggiornati, le cui risultanze il ricorrente ritiene non adeguatamente valutate.

Il terzo motivo, relativo al riconoscimento del permesso umanitario, è inammissibile non avendo il ricorrente allegato situazioni personali di vulnerabilità o di integrazione sociale (diverse da quelle ritenute irrilevanti dal Tribunale).

Infine, non ricorrono i presupposti per sollevare le indicate questioni di legittimità costituzionale, in conformità dell’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità.

In particolare, riguardo alla questione afferente al D.L. n. 13 del 2017, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass., n. 17717/18).

Inoltre, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esistendo copertura costituzionale del principio del doppio grado, ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass., n. 27700/18).

E’ stata altresì affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass., n. 17717/18).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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