Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1074 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1074 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Proroga termini
condono.Applicabi
lità alle rate
versate entro il
termine prorogato.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI SILVESTRO residente a Nicolosi, rappresentato
e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avvocati Sarah Patti e Giuseppe Vaccaro, elettivamente
domiciliato nello studio del secondo, in Roma, Via
Tacito,

90

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

rappresentante pro tempore,

legale

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.337/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
34, in data 08.02.2010, depositata il 23 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

5CAS;

Data pubblicazione: 20/01/2014

(.7.J../

C.2„ , quali quelli
verificatisi nell’ottobre del 2002 in alcuni Comuni

del Vulcano Etna.
Individua, indi, il beneficio nella o nel
del .
La disposizione in esame, quindi, sotto il primo
profilo, individua i destinatari della disposizione
nella generale categoria dei , senza
alcuna eccezione e, sotto altro aspetto, prevede di
sovvenirli attraverso la sospensione od il differimento
degli adempimenti degli .
Sia nello individuare la categoria dei ,
sia pure nel prevedere la tipologia delle agevolazioni,
la legge non opera alcun distinguo e, tanto meno,
inserisce alcuna disposizione espressa eccettuata.
Una lettura letterale, logica e costituzionalmente
(art.3, 23 e 53) orientata della norma, non consente di
introdurre le limitazioni operative disposte dai
Giudici di appello, sulla base di argomentazioni, che
potrebbero ritenersi condivisibili in tema di condono,
ma che risultano inconferenti nel caso, dove si verte
4

della Provincia di Catania interessati dall’eruzione

in tema di sospensione dei versamenti.
6) Data la delineata realtà processuale, la decisione
impugnata giustifica le formulate doglianze, per cui si
propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di

accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
5

trattare la causa in Camera di Consiglio e di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA