Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1074 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1074 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 18462-2017 proposto da:
MICHELE FIORE, in qualità di procuratore e difensore di EQUITALIA
SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., .(già Equitalia Sud s.p.a. ed ora
Agenzia delle entrate – riscossione), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BANCO DI 5. SPIRITO n.42, presso lo studio STUDIO
GNOSIS FORENSE S.R.L.;
– ricorrente contro

FALLIMENTO MEDIAPRESS 2001 SRL IN LIQUIDAZIONE ;
– intimato –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza n. 16951/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 07/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott ANTONIO
VALITUTTI.

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto istanza di
correzione dell’errore materiale nel quale è incorsa questa Corte
nell’ordinanza n. 16951/2017, depositata il 7 luglio 2017, avendo
erroneamente indicato quale giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato la Corte d’appello di Napoli, anziché il Tribunale di Napoli;
Considerato che:
l’erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di
cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente
indicato, né dare luogo a rinvio d’ufficio alla Corte stessa, può essere
da quest’ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai
presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda
univocamente l’esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass.,
20/03/2014, n. 6603);
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, l’istanza – constatato che trattasi di mera
svista dell’estensore, atteso che dall’incipit dell’ordinanza si evince
con chiarezza che si trattava di decreto di ammissione al passivo reso
dal Tribunale di Napoli, a conferma di quello emesso dal giudice
delegato – debba essere accolta.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di
questa Corte n. 16951/2017, depositata il 7 luglio 2017, disponendo
che tale ordinanza sia corretta come segue: 1) a pagina 2, rigo 16,
2

Rilevato che:

laddove è scritto «la Corte territoriale ha confermato» debba leggersi
ed intendersi «il Tribunale ha confermato»; 2) a pagina 3, da rigo 15
a rigo 16, laddove è scritto «con rinvio alla Corte d’appello di Napoli
in diversa composizione» debba leggersi ed intendersi «con rinvio al
Tribunale di Napoli in diversa composizione»; 3) a pagina 3, da rigo

diversa composizione» debba leggersi ed intendersi «rinvia al
Tribunale di Napoli in diversa composizione».
Così deciso in Roma il 21 novembre 2017.

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