Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10739 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2331/2015 proposto da:

Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

F. Denza, 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno

Giancarlo, Carbone Maurizio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A., D.M.M., D.M.U.,

D.M.O., quali eredi di D.M.U., elettivamente domiciliati

in Roma, via Flaminia, 71, presso lo studio dell’avvocato Aceto

Antonio che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso; A.A., rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

D.M.G.A.;

– intimato –

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 6 dicembre 2013 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da s.p.a. (d’ora innanzi, Terna), in proprio e quale procuratrice speciale di Enel s.p.a., ha revocato la dichiarazione di nullità della costituzione in primo grado di Enel s.p.a. e ha condannato l’appellante al pagamento, in favore di D.M.M., D.M.O., D.M.G.A., D.M.A., D.M.U., classe (OMISSIS), quali eredi di D.M.U., della somma di 600,00 Euro (inferiore a quella liquidata in primo grado), oltre rivalutazione e interessi come determinati dal Tribunale.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che il decreto prefettizio del 12 dicembre 1995, con il quale era stata imposta sul terreno de quo una permanente servitù di elettrodotto, doveva essere ritenuto illegittimo, in conseguenza della illegittimità, per mancata indicazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, del Decreto 3 luglio 1984, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva provvisoriamente autorizzato l’inizio dei lavori per la costruzione dell’opera, dichiarandola di pubblica utilità, oltre che indifferibile e urgente; c) che la dichiarazione di pubblica utilità neppure poteva ritenersi rilasciata con il D.M. 16 gennaio 1989, n. 1621, recante l’autorizzazione definitiva, intervenuto quando i lavori erano conclusi da oltre tre anni e senza che potessero applicarsi le proroghe disposte in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 20 e non alla L. n. 2359 del 1865, art. 73, applicabile nel caso di specie; d) che, peraltro, doveva ritenersi esclusa la costituzione della servitù, sia con riguardo all’istituto pretorio dell’occupazione acquisitiva, non operante nella materia dei diritti reali minori, sia con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 1032 c.c. e al R.D. n. 1715 del 1933; e) che, assunto come valore di mercato del bene l’importo di 6.500 Lire al metro quadrato, quale apprezzato dal consulente tecnico d’ufficio, doveva essere escluso che ai titolari attuali del fondo potesse essere riconosciuto alcunchè a titolo di tasse e presunta svalutazione, non avendo i primi fornito elementi dai quali desumere un apprezzabile diminuzione della parte residua del fondo non occupata dagli impianti; f) che, in definitiva, non essendo stati impiantati tralicci nel fondo, nel quale erano presenti solo dei pioppeti, il danno poteva essere equitativamente liquidato nella misura di 600,00 Euro.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la Terna, che si è affidata ad un unico, articolato motivo, e D.M.M., D.M.O., D.M.A., D.M.U. (d’ora innanzi, i D.M.), che si sono affidati a tre motivi. Entrambe le parti (e l’avv. A.A., distrattario dei D.M., cui il ricorso della Terna è stato notificato) hanno resistito con controricorso all’impugnazione avversa. D.M.G.A. non ha svolto attività difensiva. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato motivo del ricorso della Terna si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, L. n. 865 del 1971, artt. 13, 16 e 20, D.P.R. n. 342 del 1965, art. 9, L. n. 2248 del 1865, artt. 4, 5 e 6, T.U. n. 1775 del 1933 e, in particolare, dell’art. 119 del T.U. indicato, degli artt. 1032 e 1056 c.c..

Osserva la ricorrente: a) che i provvedimenti del procedimento impositivo della servitù non erano stati impugnati; b) che l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento di autorizzazione provvisoria, avendo efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, dovrebbe essere accompagnato dall’apposizione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, contrasta con la lettera della legge che prevede tale efficacia solo per il provvedimento di autorizzazione definitiva, alla luce del fatto che solo quest’ultimo realizza un definitivo sacrificio della proprietà privata; c) che, anche a voler attribuire al provvedimento di autorizzazione provvisoria l’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, comunque la mancata fissazione dei termini non avrebbe potuto condurre alla disapplicazione del provvedimento; d) che, in ogni caso, dalla illegittimità di tale decreto non poteva conseguire automaticamente l’illegittimità derivata dal decreto di autorizzazione definitiva e del conseguente decreto di asservimento; e) che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il decreto definitivo conteneva una espressa dichiarazione di pubblica utilità; f) che, ancora, l’autorizzazione definitiva, ancorchè non accompagnata dalla dichiarazione di pubblica utilità, attribuisce comunque il diritto di ottenere la costituzione della servitù di elettrodotto in applicazione degli artt. 1032 e 1056 c.c.; g) che la Corte distrettuale non si era interrogata sulla possibilità di ritenere la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella autorizzazione definitiva, come legittima reiterazione del precedente provvedimento, alla luce del generale potere della p.a. di rinnovare gli atti del procedimento, emendati dai vizi riscontrati; h) che, in tale prospettiva, non assumeva alcun rilievo l’ultimazione dei lavori; i) che doveva essere del pari ritenuta la legittimità dei provvedimenti di proroga del termine di ultimazione delle attività espropriative, di cui ai D.M. n. 214 del 1991 e D.M. n. 1162 del 1993, che avevano comportato l’estensione del termine finale per l’emanazione del provvedimento conclusivo al 15 gennaio 1996; I) che la domanda riconvenzionale finalizzata alla costituzione coattiva del diritto di servitù avrebbe dovuto essere accolta, dal momento che l’esistenza della dichiarazione di p.u. non ne costituisce presupposto ineludibile; m) che la soluzione della Corte territoriale aveva comportato una violazione del principio di affidamento.

Il ricorso è fondato.

Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2019, n. 12589), il decreto di asservimento ha natura di provvedimento ablatorio con effetto costitutivo ex nunc della servitù in esso descritta. Esso ha efficacia esecutiva al pari di ogni altro provvedimento amministrativo autoritativo e, conseguentemente, in virtù dell’effetto conformativo prodotto sulla situazione giuridica soggettiva incisa, impedisce il risarcimento in forma specifica e gli effetti ripristinatori conseguenti all’accoglimento di questa domanda, salvo che non si sia formato il giudicato sul diritto alla restituzione del bene. La giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento costante con riferimento all’analogo provvedimento ablatorio (la cd. acquisizione sanante) D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis (applicabile anche alla costituzione coattiva di servitù affermando, in conformità con i principi espressi dalla Corte Cost., con sentenza n. 71 del 2015, che, ove sopravvenga tale provvedimento, si determina l’improcedibilità della domanda di restituzione e di risarcimento del danno, che siano ancora sub iudice (Cass. 11258 del 2016, 14311 del 2018 ed in motivazione S.U. 28573 del 2018).

In definitiva, devono applicarsi, anche per il decreto di asservimento, i principi affermati in tema di provvedimento di acquisizione sanante, sopravvenuto prima del giudicato sul diritto alla restituzione del bene.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei D.M. lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, della L. n. 36 del 2001, nonchè del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del D.M. Ambiente 29 maggio 2008, rilevando; a) che erroneamente la Corte d’appello non aveva considerato, nella determinazione del pregiudizio sofferto a causa dell’illegittima installazione di un elettrodotto ad alta tensione di 380 Kv, l’elevato potenziale di onde elettromagnetiche nocive per la salute umana, destinato ad incidere anche sul valore di mercato del terreno; b) che il valore unitario per metro quadrato era stato erroneamente individuato dalla sentenza impugnata; c) che erroneamente la Corte d’appello non aveva considerato gli oneri relativi alle imposte e agli altri tributi nonchè la fascia di rispetto conseguente alla tipologia di impianto.

4. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla tipologia dell’impianto e dalle sue conseguenze sulla salute dell’uomo e sui limiti che comporta per le colture.

5. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riguardo alla disposta compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

6. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento dei tre motivi del ricorso incidentale.

7. In conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per completezza, al riguardo si osserva che senza alcuna fondata ragione il ricorso principale è stato notificato all’avvocato dei D.M. in proprio.

Infatti, il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione (v., ad es., Cass. 27 aprile 2016, n. 8428).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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