Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10739 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14215-2014 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDIL SCAVI SRL, in persona del suo Amministratore Unico, quale

impresa Capogruppo mandataria della Associazione Temporanea

d’Imprese costituita con la SESI SRL, THERMOSUD SRL, ITI di

S.D. & C. Snc, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLLEFERRO 15, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA VETERE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE VETERE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/04/2013;

dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’appello di Palermo ha parzialmente accolto l’appello proposto da Edil Scavi s.r.l. – quale capogruppo e mandataria dell’ATI aggiudicataria della gara d’appalto bandita dall’Università di Palermo per la costruzione della nuova sede della facoltà di architettura – contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di revoca della penale addebitatale per il ritardo.

Per ciò che nella presente sede ancora rileva, la corte del merito ha accertato che il ritardo era imputabile all’ATI solo in minima parte; ha pertanto ridotto l’importo della penale da Lire 729.040.479 a Lire 85.000.000 ed ha condannato l’Università al pagamento della differenza, pari ad Euro 332.619 oltre accessori.

2) La sentenza, pubblicata il 15.4.013, è stata impugnata dall’Università di Palermo con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Edil Scavi, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso. 2.1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che la corte del merito abbia pronunciato ultra perita, accogliendo una domanda di pagamento che l’ATI non ha mai proposto.

2.2) Col secondo lamenta che la domanda sia stata accolta in mancanza di prova che l’ATI avesse mai corrisposto l’importo a suo tempo addebitatole a titolo di penale.

3) Il primo motivo è manifestamente fondato, in quanto la domanda svolta dall’appellante in sede di gravame era limitata all’accertamento della non debenza della somma richiestale a titolo di penale per il ritardo, che, come sostanzialmente riconosciuto dalla controricorrente, non è stata mai corrisposta alla stazione appaltante.

Va escluso, peraltro, che il vizio in esame, attinente ad una questione processuale da valutare con precedenza rispetto all’errore di fatto compiuto dalla corte del merito nel ritenere che la somma fosse stata pagata, andasse denunciato ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione senza rinvio del capo della sentenza impugnato, inerente ad una domanda mai proposta in giudizio, sulla quale la corte del merito non poteva pronunciare.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnato; condanna Edil Scavi s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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