Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10738 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4914-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

Contro

A.I., P.A., G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5491/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. A.I., G.E. e P.A., soci al 33% ciascuno, della società Gividap Group srl, proponevano distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate, sulla base del maggior reddito accertato nei confronti della società e della ristretta base sociale di detta società (con conseguente presunzione di distribuzione di utili extrabilancio ai soci) accertava il maggior reddito del soci con conseguente ripresa fiscale con riferimento all’anno di imposta 2011

2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva e la Commissione Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia ritenendo infondate le eccezioni dell’Ufficio.

3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso una sentenza priva di motivazione.

2. Il motivo è fondato.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 Nel caso in esame i giudici di seconde cure, dopo aver dato atto nello svolgimento del processo delle eccezioni dell’Ufficio e dei motivi dell’appello relativi al merito così argomentano, in diritto, la propria decisione “…la Commissione, a fronte delle censure mosse dagli Uffici in entrambi gli atti di appello presentati rileva che la Sentenza impugnata ha annullato esclusivamente gli avvisi di accertamento relativi alle tre socie e di tanto vi è evidenza nel dispositivo nel richieste alle stesse. Pertanto le eccezioni su cui sono incardinati gli appelli degli Uffici sono da ritenersi illegittime e come tali vanno disattese, restando assorbite le controdeduzioni e l’appello incidentale proposto dalle appellate”.

2.3 Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica ed incomprensibile avendo la CTR completamente trascurato l’esame dei rilievi contenuti nei motivi di appello.

2.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio alla Commissione Tributaria della Regione Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria della Regione Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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