Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10738 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6424-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO – ROCCA PRIORA SOC. COOP. p. a.

– C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato DANIELA LANIA che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.A., A.I., R.F.,

R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 4 presso lo

studio dell’avvocato RENATO NEGRONI che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 4

presso lo studio dell’avvocato MARTA NEGRONI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4126/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) A.A., A.I., R.F., R.M., S.P. e S.S. – fideiussori di Lariana s.r.l. e di New Market Competitor s.r.l. per le obbligazioni nascenti dai contratti di conto corrente intrattenuti dalle predette società presso la Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo -Rocca Priora s.c. a r.l. – proposero separate opposizioni ai due decreti ingiuntivi con i quali la banca aveva loro intimato il pagamento dei crediti maturati nei confronti delle debitrici principali.

Il Tribunale di Velletri adito, riuniti i giudizi, accolse parzialmente tutte le opposizioni proposte contro il primo decreto ed integralmente le opposizioni proposte contro il secondo (posizione New Market), fatta eccezione per quella avanzata da S.S.. Rilevò al riguardo che questi, a differenza degli altri opponenti, non aveva posto in dubbio la rilevanza probatoria dell’estratto conto certificato prodotto dalla banca in sede monitoria, in tal modo riconoscendo 1′ an dell’avversa pretesa, nè aveva eccepito la tardività della produzione, da parte della creditrice, degli estratti integrali del conto acceso da New Market, sicchè, previa revoca del decreto, andava condannato, per il titolo in esame, al pagamento della somma di 203.909,91, determinata in corso di causa dal ctu.

2) L’appello proposto da S. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma che, per quanto in questa sede interessa, ha osservato che l’appellante non aveva svolto uno specifico motivo di gravame per contrastare l’affermazione del primo giudice in ordine alla mancata contestazione dell’estratto conto certificato ed ha ribadito che poichè (contrariamente agli altri opponenti) non aveva neppure eccepito la decadenza della banca dalla possibilità di avvalersi degli estratti integrali del conto, prodotti tardivamente in giudizio, aveva implicitamente accettato il contraddittorio sul punto.

3) La sentenza, pubblicata il 18.7.013, è stata impugnata da S.S. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora s.c. p.a. ha resistito con controricorso.

Hanno replicato con controricorso anche A.A., A.I., R.F., R.M. ed, in via separata, S.P., nessuno dei quali è mai stato parte del giudizio di opposizione promosso da S.S. contro la banca: tale giudizio è stato, infatti, meramente riunito, per connessione, alle distinte opposizioni proposte da ciascuno di essi avverso i decreti ingiuntivi, integranti altrettante, singole cause scindibili, proseguite in appello per effetto del gravame incidentale della creditrice contro il capo della sentenza di primo grado che le aveva accolte.

Il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., tempestivamente comunicata a tutte le parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale.

4) Con l’unico mezzo di censura il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia escluso la rilevabilità d’ufficio della tardiva produzione, da parte della banca, dei documenti probatori del credito ed abbia, altresì, ritenuto che i motivi d’opposizione, ribaditi in appello, con i quali aveva eccepito la nullità di talune clausole del contratto di conto corrente, non implicassero contestazione dell’esistenza del credito medesimo.

5) Il motivo è manifestamente fondato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta infatti all’ opposto di fornire la prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito ed è compito del giudice di valutare se tale prova possa ritenersi raggiunta sulla scorta dei documenti prodotti dal creditore.

Va escluso, pertanto, che S. fosse tenuto a contestare la valenza probatoria dell’estratto conto certificato ed, a maggior ragione, che la mancata contestazione potesse implicare riconoscimento dell’an della pretesa; nè tale, doppiamente errata, affermazione del primo giudice (posto che la contestazione sull’aia attiene ai fatti costitutivi della domanda, che nella specie si fondava sui contratti di conto corrente e sulle fideiussioni, e non certo ai documenti, quali l’e/c certificato, prodotti in via monitoria a dimostrazione del quantum) doveva essere impugnata da S. con un apposito motivo di appello, posto che – spettando in ogni caso alla banca di fornire la prova dell’effettiva sussistenza del credito nascente dai rapporti dedotti in giudizio – non avrebbe di per sè stessa potuto comportare il rigetto dell’opposizione e sarebbe risultata assorbita dal rilievo del mancato assolvimento del predetto onere da parte della creditrice.

Ciò premesso, il giudice a quo ha erroneamente respinto il quarto motivo d’appello sollevato da S., sulla scorta di un principio che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 3319/010, 24606/06, Cass. S.U. n. 8023/05), non trova più applicazione nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995: l’art. 184 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, non si limita infatti a prevedere l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti medesime (stante il disposto dell’art. 153 c.p.c.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che ammette la rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la tardiva produzione da parte della banca degli estratti del conto ed escludere che essi potessero formare prova nei confronti dell’odierno ricorrente, nonostante questi non avesse eccepito la decadenza della creditrice dalla ammissione della prova documentale in questione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa vertente fra S. e la Banca di Credito Coop. di Rocca Priora alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

6)Va da ultimo rilevato che il fatto che S.S. abbia notificato il ricorso anche ad A.A., A.I., R.F., R.M. e S.P. non ha determinato l’insorgere di un rapporto processuale fra questi ultimi e il ricorrente: come già ripetutamente affermato da questa Corte, la norma contenuta nell’art. 332 c.p.c., la quale dispone che l’impugnazione di una sentenza, pronunciata in cause scindibili, proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse, deve essere notificata anche alle altre parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, ha infatti soltanto la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione (cfr. Cass. nn. 9002/07, 20792/04). In tale ipotesi, pertanto, la notificazione non ha valore di vocatio in ius, ma assolve alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutte i gravami contro la stessa sentenza, con la conseguenza che il destinatario della stessa non diviene parte nella fase di impugnazione solo perchè l’ha ricevuta (cfr., oltre alle sentenze appena citate, Cass. nn. 5508/016, 2208/012).

La sentenza d’appello, in difetto di impugnazioni incidentali dei predetti A., R. e S.P. nonchè della banca, è dunque passata in giudicato nei capi in cui ha deciso sulle singole cause scindibili vertenti fra ciascuno di essi e l’istituto di credito opposto.

Ne consegue, per un verso, che il giudizio di rinvio non dovrà essere riassunto nei loro confronti e, per l’altro, che, poichè la condanna alle spese presuppone la qualità di parte, e dunque la vocatio in ius, oltre che la soccombenza, le spese dagli stessi sostenute nel presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili (cfr. Cass. nn. 5508/016, 2208/012 cit.).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa vertente fra S.S. e la Banca di Credito Coop. di Rocca Priora coop. p.a. alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Dichiara irripetibili le spese sostenute da A.A., A.I., R.F., R.M. e S.P..

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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